Sentenza n. 10925/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3005/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Pascarella, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 36281/2022, pubblicata in data 23/03/2023, notificata in data 24/04/2023, passata in giudicato. nonché con richiesta di: - fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma e al riconoscimento di punteggio per un incarico di supplenza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagarle euro 14.966,11, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e a riconoscerle 12 punti per l'incarico di supplenza ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie previsto dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la certificazione del suo passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di dare esecuzione al titolo entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il giudice ha accolto anche la domanda di penalità di mora, ritenendo significativo il ritardo ministeriale, e l'ha determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
ordinanza ministeriale n. 112/2022
È richiamata quale disciplina delle graduatorie ai fini delle quali deve essere riconosciuto il punteggio di 12 punti previsto dal giudicato.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, facendo riferimento ai parametri per l'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento di un giudicato e non fornisca giustificazioni dell'inerzia, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione competente, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta quando il ritardo nell'esecuzione del giudicato sia significativo e può essere quantificata, per un'obbligazione pecuniaria, nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento.
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