Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15405/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione (n. 46/2022 SIEP, 16/05/2022) relativo a una pena di 3 anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa inflitta con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 7/10/2021 (divenuta irrevocabile il 23/11/2021). La Corte d'appello aveva confermato la condanna su alcuni capi ma dichiarato la nullità parziale della sentenza di primo grado per altri capi, rimettendo quegli atti al G.i.p. Riganati ha sostenuto che, per la parziale nullità e per il vincolo di continuazione tra i reati, non si era formata una sentenza definitiva eseguibile neppure limitatamente alle parti confermate, e che perciò il provvedimento di esecuzione doveva essere revocato; inoltre ha spiegato di non aver proposto ricorso per cassazione prima del giudice di rinvio perché intendeva valutare l'eventuale impugnazione dopo la nuova decisione del G.i.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione di Palmi ha correttamente applicato il principio della formazione progressiva del giudicato: le parti della sentenza che sono divenute irrevocabili (per mancata impugnazione) possono essere eseguite, anche se altri capi sono stati annullati, a condizione che nei capi irrevocabili sia stato individuato irrevocabilmente il reato più grave (anche con le circostanze) e che la pena sia completa e certa, ossia non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio. Non essendo state fornite dal ricorrente prove che tali condizioni mancassero nel caso concreto, l'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione è stata rigettata a conferma dell'operato del G.i.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. h), cod. proc. pen.

    Articolo richiamato come motivo di ricorso in cassazione dal ricorrente; la Corte ha esaminato la doglianza ma ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza che disciplina gli effetti dell'annullamento parziale della sentenza: permette l'esecuzione della pena per i capi divenuti irrevocabili qualora non siano in connessione essenziale con quelli annullati e quando la pena sia individuata con certezza e completezza.

  • Principio della "formazione progressiva del giudicato" (giurisprudenza, Sez. U. n. 3423/2020 e precedenti)

    La Corte delle leggi applica il principio secondo cui, in presenza di annullamento parziale, la parte della sentenza che ha acquistato autorità di cosa giudicata può essere eseguita se sono rispettate le condizioni di certezza e completezza della pena e se è individuato irrevocabilmente il reato più grave; il vincolo di continuazione non impedisce automaticamente l'esecuzione se tali condizioni sussistono.

Massime di principio

  • Se una parte della sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (per mancata impugnazione), quella parte può essere posta in esecuzione anche se altri capi sono stati annullati, a condizione che la pena relativa ai capi irrevocabili sia "completa" e "certa" e il reato più grave sia individuato irrevocabilmente.
  • La declaratoria di nullità parziale non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione delle parti irrevocabili: occorre valutare il nesso tra i capi (connessione essenziale/continuazione) e se la pena potà essere modificata nel giudizio di rinvio.
  • La scelta difensiva di non proporre ricorso per cassazione sulle statuizioni confermate in appello può determinare l'acquisto dell'autorità di cosa giudicata e quindi l'esecutività parziale della sentenza; chi voglia impedire l'esecuzione deve valutare tempestivamente l'impugnazione o fornire elementi che dimostrino l'assenza dei requisiti di certezza/completezza della pena.
  • In sede di istanza di revoca dell'ordine di esecuzione occorre fornire elementi concreti che dimostrino che, nel caso concreto, la pena posta in esecuzione è suscettibile di modifica nel giudizio di rinvio o che il reato più grave non è stato individuato in modo irrevocabile; in mancanza di tali elementi il giudice dell'esecuzione può legittimamente rigettare l'istanza.
  • Prassi consigliata: verificare quali capi sono divenuti irrevocabili, accertare l'esistenza di una connessione essenziale o di continuazione tra i reati, e se la determinazione della pena nei capi irrevocabili è tale da non poter essere ricalcolata nel giudizio di rinvio; sulla base di ciò decidere se proporre ricorso per cassazione o chiedere la sospensione dell'esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.