Cassazione Penale, Sentenza n. 07717/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'unificazione, sotto il vincolo della continuazione, di più reati già giudicati con otto sentenze, raggruppati dalla difesa in due distinti insiemi (gruppo A e gruppo B). Parte delle condotte erano state commesse quando la ricorrente era minorenne. Il Tribunale di Alessandria ha respinto la richiesta motivando il rigetto con la distanza temporale fra gli episodi e l'eterogeneità dei fatti (luoghi e persone offese diverse). La ricorrente ha impugnato sostenendo errata applicazione di legge e vizio motivazionale (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)), denunciando che il giudice non ha valutato specificamente l'istanza difensiva volta al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso fra i due gruppi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione: il giudice dell'esecuzione ha esposto principi generali sulla continuazione ma non ha risposto in modo specifico alla richiesta della difesa di trattare i reati come due distinti insiemi o di riconoscere l'unità del disegno criminoso. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica. È stata altresì disposta, se ricorrono le condizioni, l'annotazione ai sensi dell'art. 52 comma 1 del d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di cassazione: si deduceva la violazione per errata applicazione di legge e vizio motivazionale. La Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e lo applica al caso di specie.
art. 52 comma 1 d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
La Corte ordina, se le condizioni sono presenti, l'annotazione prevista da tale norma relativamente alla protezione dei dati personali della ricorrente.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009 (Maniero, Rv. 245472-01)
Richiamato per il principio che il riconoscimento di un progetto criminoso unitario e del vincolo di continuazione fra determinati gruppi di reati non si estende automaticamente ad altri reati collegati solo occasionalmente; la ricostruzione in distinti insiemi è quindi consentita ma va valutata e motivata dal giudice.
Massime di principio
- Quando la difesa propone la suddivisione dei reati in distinti gruppi per finalità di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare specificamente quella ricostruzione; non è sufficiente richiamare principi generali sulla continuazione.
- La mera indicazione di distanza temporale o di eterogeneità dei fatti (luoghi, persone offese) non esclude automaticamente il riconoscimento di un disegno criminoso unitario: occorre un'analisi motivata del nesso teleologico e della preordinazione.
- La Corte di Cassazione esercita sindacato sulla motivazione limitatamente ai vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; quindi il vizio deve emergere chiaramente dal testo del provvedimento impugnato.
- Se la maggior parte delle condotte è stata commessa quando l'imputato era minorenne, ciò è elemento rilevante e va considerato nelle valutazioni sulla continuazione e sulla determinazione delle sanzioni.
- In presenza di carenza motivazionale relativa a una specifica richiesta difensiva, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame a diversa persona giudicante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07627/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07628/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07629/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07631/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07633/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07634/2026 del 26/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →