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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07100/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici dirigenti dell'Istituto di ottenere il riconoscimento, a titolo di straordinario, di un incremento retributivo per le attività svolte nelle commissioni di verifica dell'invalidità civile (CMV e CMS). I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo non assorbibile nella retribuzione di risultato il compenso per il lavoro eccedente l'orario ordinario. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva e degli artt. 40, 45 e 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'art. 89 del CCNL Comparto enti pubblici non economici 2002/2005 non fosse immediatamente precettivo e che la regolazione del lavoro straordinario fosse stata introdotta solo con il CCNI 2009; con il secondo ha ribadito, richiamando anche l'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, che per il periodo anteriore al CCNI del 1.7.2009 la flessibilità di orario richiesta ai medici nelle commissioni era già compensata dalla retribuzione di risultato a valere su apposito fondo, sicché non spettava alcuna ulteriore remunerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001: al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare oltre l'orario normale non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva, alcuna ulteriore remunerazione a titolo di straordinario. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda dei medici. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il diverso esito dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 89 CCNL comparto enti pubblici non economici 2002/2005

    È stata richiamata come disposizione che, secondo il ricorrente, non aveva immediata precettività e richiedeva una disciplina attuativa in sede decentrata per il lavoro straordinario.

  • art. 103 CCNL comparto enti pubblici non economici 2002/2005

    Richiamato nel ricorso come parte del quadro contrattuale contestato.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ricorso quale norma di raccordo con la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per denunciare un'erronea interpretazione dei contratti collettivi e dei verbali di intesa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere che la lettura delle clausole contrattuali dovesse essere sistematica e coerente.

  • art. 11 CCNI 2009 per il personale dell'Area medica

    Indicato come disposizione attuativa che avrebbe introdotto solo dal 2009 la disciplina del lavoro straordinario rivendicato.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ricorso nel quadro della disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ricorso in tema di trattamento economico del personale pubblico.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo ha applicato come espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico, escludendo compensi aggiuntivi per lavoro oltre l'orario normale in assenza di espressa previsione contrattuale.

  • art. 4 CCNI 2002/2005 per il personale dirigente dell'Area VI – sezione professionisti – personale dell'Area medica

    Richiamato nel secondo motivo come parte della disciplina contrattuale ritenuta erroneamente interpretata.

  • art. 4 CCNI 2008 per il personale dell'Area medica

    Richiamato nel secondo motivo come parte della disciplina contrattuale invocata per sostenere la pretesa retributiva.

  • art. 16 CCNL area della dirigenza sanitaria

    Richiamato in motivazione come precedente orientamento di legittimità che aveva affermato la funzione compensativa della retribuzione di risultato rispetto al lavoro eccedente le 38 ore settimanali.

Massime di principio

  • Per i dirigenti pubblici vige il principio di onnicomprensività della retribuzione: gli incarichi che comportino prestazioni oltre l'orario normale non danno diritto, di regola, a compensi ulteriori per straordinario, salvo una espressa diversa previsione della contrattazione collettiva.
  • Quando la disciplina collettiva rinvia alla contrattazione decentrata o a un successivo contratto integrativo per la concreta regolazione del lavoro straordinario, non può riconoscersi il compenso aggiuntivo per periodi anteriori se manca una previsione attuativa già efficace in quel periodo.
  • Nel giudizio di legittimità, l'erronea interpretazione della disciplina contrattuale collettiva può essere censurata anche attraverso la violazione dei criteri ermeneutici codicistici, ma il sindacato resta vincolato al testo contrattuale e al quadro normativo applicabile.
  • Se la controversia attiene solo alla corretta qualificazione giuridica del diritto azionato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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