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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per rapine aggravate e pluriaggravate. Contestazioni principali: insufficienza e contraddittorietà della motivazione sull'identificazione degli autori (presunta mancata acquisizione o visione di filmati e del cartellino identificativo, valore probatorio del marsupio, rilievo dell'episodio del 18 dicembre 2012), richiesta di rivalutazione del compendio probatorio; censura delle aggravanti (uso di arma e piu persone riunite) sostenendo che non vi fu effettivo uso dell'arma né la contemporanea presenza materiale di piu soggetti; contestazione della determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche per difetto di specificità dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In sintesi: la Corte d'appello aveva motivato coerentemente il riconoscimento degli imputati sulla base del riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria, corroborato dal cartellino dell'anagrafe, dai controlli precedenti e dalla circostanza del marsupio; le doglianze che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio sono state ritenute non consentite in sede di legittimità. Quanto alle aggravanti, è stato confermato che la minaccia puntando un oggetto appuntito o un coltello integra l'aggravante dell'uso di arma e che la presenza del complice come palo, anche a breve distanza nell'auto, consente di applicare l'aggravante della piu persone riunite. La determinazione della pena è stata ritenuta congrua e insindacabile in Cassazione entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per fondare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile per ricondurre le condotte comuni dei due imputati.

  • art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.

    Norma sulla rapina aggravata; la Corte ha ritenuto sussistere le aggravanti richiamate (uso di arma e piu persone riunite) in relazione alle condotte contestate.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte ha precisato che Cassazione non ammette doglianze che si risolvono in una semplice richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, salvo che non emergano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen.

    Censure invocate da altro ricorrente; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito e non ha riscontrato violazioni di tale norma tali da giustificare l'annullamento.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha confermato che la motivazione sulla pena è sufficiente se la sanzione è compresa nella misura media o prossima al minimo edittale, e che il giudice di merito ha discrezionalita nel graduare la pena.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio usato per dichiarare inammissibili motivi d'appello generici o privi di specificita; la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello relativo alle attenuanti generiche per difetto di specificazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che lo stato di incensuratezza da solo non basta a fondare la concessione delle attenuanti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette in generale censure che chiedono una riconsiderazione del materiale probatorio: tali doglianze configurano un riesame del fatto riservato ai giudici di merito e sono inammissibili salve le ipotesi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
  • Il riconoscimento operato da agenti di polizia giudiziaria, se corredato da elementi di riscontro (es. cartellino anagrafico, controlli precedenti, corrispondenze di oggetti indossati), puo costituire base sufficiente per l'identificazione anche se il ricorrente lamenta mancata acquisizione di determinati filmati, salvo prova contraria che dimostri incongruenze manifeste.
  • La minaccia effettuata con un oggetto appuntito o con un coltello integra l'aggravante dell'uso di arma anche quando l'arma sia impiegata per intimorire e non sia usata materialmente per ferire.
  • L'aggravante della commissione da piu persone riunite puo applicarsi anche quando soltanto uno dei soggetti realizza materialmente la condotta minacciosa o violenta e l'altro svolge il ruolo di palo o di supporto a brevissima distanza; cio non richiede necessariamente la percezione da parte della vittima della presenza simultanea di tutti i complici.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalita del giudice di merito: motivazioni sintetiche come 'pena congrua' sono sufficienti quando la pena inflitta non si discosti in modo evidente dalla misura media edittale.
  • I motivi di impugnazione generici o privi di specificita circa gli elementi che giustificherebbero attenuanti o altri vantaggi processuali sono rilevabili d'ufficio e possono rendere il motivo di appello, e conseguentemente il motivo in Cassazione, inammissibile.

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