Cassazione Civile, Ordinanza n. 02087/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società poi fallita, con riprese a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2014. L'Ufficio contestava, tra l'altro, la deduzione di rimborsi chilometrici corrisposti agli amministratori in assenza dei presupposti per l'indennità di trasferta e l'omessa variazione in aumento, ai fini IRAP, di una quota di accantonamento per operazioni a premi e del saldo del conto 'perdite su crediti'. Il curatore del fallimento aveva impugnato il medesimo avviso di accertamento, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile dai giudici tributari di merito per asserita violazione del ne bis in idem, ritenendo preclusiva una precedente sentenza resa nei confronti della fallita. Con il ricorso per cassazione si denunciava, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la curatela e la società fallita avessero posizione processuale diversa e che dunque il nuovo giudizio non fosse precluso.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso sul ne bis in idem perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata recante l'attestazione di conformità all'originale. La Corte ha evidenziato che il ricorrente non aveva prodotto la copia autentica della sentenza della CTR e non aveva sanato tale omissione con deposito integrativo nei termini. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in cassazione. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione del principio del «ne bis in idem»
È la norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare un vizio della sentenza di merito; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbe tutto la declaratoria di improcedibilità.
art. 369 c.p.c.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità... insieme col ricorso debbono essere depositati... copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione...
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è requisito essenziale, richiesto a pena di improcedibilità, non surrogabile con forme alternative o equipollenti.
art. 372 c.p.c.
eventuale deposito integrativo
Il difetto di deposito della copia autentica non risulta sanato mediante deposito successivo nei termini consentiti per gli atti producibili in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione
In conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
trattazione in camera di consiglio
La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per la decisione in cassazione nei casi contemplati dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, munita dell'attestazione di conformità all'originale, costituisce adempimento necessario a pena di improcedibilità del ricorso.
- L'omissione del deposito della copia autentica non può essere colmata da indicazioni contenute nella nota di deposito o nell'indice del fascicolo se manca l'attestazione di autenticità richiesta dalla legge.
- Il controllo sulla procedibilità del ricorso precede l'esame dei motivi di impugnazione: se il requisito di cui all'art. 369 c.p.c. manca, la Corte non può scrutinare le censure di merito o di rito dedotte dal ricorrente.
- La mancata costituzione della parte intimata in cassazione esclude la liquidazione delle spese processuali, ma non impedisce la declaratoria di improcedibilità né l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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