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Sentenza

Sentenza n. 7944/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, Area assistenti (Codice 02), pubblicata in data 28.01.2026, nella parte in cui non inserisce la ricorrente tra i vincitori del concorso in virtù del diritto alla riserva di cui alla L. 68/1999 e, in ogni caso, nella parte in cui omette di attribuire alla ricorrente il titolo di riserva (indicato con la lettera "R"); - del provvedimento implicito di rigetto formatosi sull'istanza di rettifica in autotutela, inviata dalla ricorrente a mezzo PEC in data 11.11.2025, con cui si chiedeva la correzione del mero errore materiale occorso nella compilazione della domanda di partecipazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna - dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimità degli atti impugnati, anche per perdita di chance.

Giustizia amministrativa202603266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non riconosce la riserva dei posti, e rigetto implicito dell’istanza di rettifica della domanda di partecipazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale deducendo il mancato riconoscimento della riserva prevista dalla l. n. 68/1999, in ragione della propria invalidità civile del 75%. Nella domanda di partecipazione aveva tuttavia dichiarato espressamente di non essere in possesso di titoli di riserva, selezionando l’opzione negativa. Dopo lo svolgimento della prova scritta, con comunicazione dell’11 novembre 2025, aveva chiesto all’amministrazione di integrare o rettificare la domanda, qualificando l’errore come mero errore materiale. Ha dedotto la violazione della l. n. 68/1999, da interpretare in senso sostanziale, dei principi di tutela delle persone con disabilità desumibili dalla l. n. 18/2009 e dal d.l. n. 76/2013, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere la riserva, anche mediante soccorso istruttorio. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo al procedimento. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha distinto l’omessa indicazione del titolo dalla condotta della ricorrente, che aveva espressamente dichiarato, nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva. Tale dichiarazione impedisce di qualificare la vicenda come mera omissione emendabile. Il TAR ha applicato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio: nei procedimenti selettivi, l’integrazione successiva della dichiarazione espressamente negativa altererebbe la par condicio competitorum. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • l. n. 68/1999

    La disciplina della riserva dei posti non consente, nella fattispecie esaminata, di superare una dichiarazione espressa con cui la candidata ha negato il possesso di titoli di riserva.

  • l. n. 18/2009

    Invocata dalla ricorrente a tutela delle persone con disabilità, non è stata ritenuta idonea a superare i principi di autoresponsabilità e par condicio applicati alla dichiarazione resa nella domanda.

  • d.l. n. 76/2013

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito dei principi di tutela delle persone con disabilità; il giudice non lo ha ritenuto ostativo all’applicazione delle regole sulla corretta compilazione della domanda.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Il dovere di buona fede dell’amministrazione e dei privati viene posto in relazione al principio nemo potest venire contra factum proprium.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione resa nella domanda di partecipazione ha carattere di dichiarazione sostitutiva e vincola il concorrente rispetto al contenuto espressamente dichiarato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato per il precedente decreto presidenziale con cui era stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il candidato che abbia reso una dichiarazione espressa di non possedere titoli di riserva non può successivamente pretendere il riconoscimento della riserva qualificando la propria condotta come mera omissione o errore materiale.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda di partecipazione, quando l’errore consista in una dichiarazione espressamente negativa e non in una semplice incompletezza formale.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato, in una procedura selettiva, per sostituire o modificare dopo la scadenza una dichiarazione espressa resa dal candidato, poiché ciò violerebbe la par condicio competitorum.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede, impedisce al concorrente di contraddire in giudizio una propria dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblica

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