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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 26632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999. L’Ufficio sosteneva, da un lato, che l’avviso fosse adeguatamente motivato, poiché indicava la dichiarazione di successione, il successivo atto di vendita e i relativi valori; dall’altro, riteneva legittimo determinare la plusvalenza assumendo come corrispettivo il valore del terreno definito o condonato ai fini dell’imposta di registro, presumendo che tale valore corrispondesse al prezzo effettivamente incassato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che l’avviso di accertamento era carente di motivazione, perché non esponeva in modo chiaro e completo il procedimento di calcolo della plusvalenza, impedendo alla contribuente di comprendere adeguatamente la pretesa fiscale e di difendersi. Le spiegazioni fornite dall’Ufficio soltanto nel corso del giudizio non potevano sanare il vizio originario dell’atto. La Corte ha inoltre escluso che la plusvalenza potesse essere determinata induttivamente sulla sola base del valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, in applicazione retroattiva dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non si è difesa in cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3

    Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva

    La disposizione esclude che l’Amministrazione finanziaria possa accertare induttivamente la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile o di un’azienda basandosi soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Occorre fare riferimento al corrispettivo effettivamente percepito, salva la possibilità di dimostrarne diversamente l’ammontare con elementi idonei.

  • Principio di motivazione dell’avviso di accertamento

    L’atto impositivo deve indicare in modo comprensibile i presupposti di fatto, i criteri di calcolo e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa e delimitare l’oggetto del giudizio. Le integrazioni successive dell’Ufficio non possono normalmente correggere una carenza motivazionale originaria.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve spiegare concretamente come è stata calcolata la maggiore imposta; la mera indicazione dell’operazione e di alcuni valori numerici può non essere sufficiente se non consente di ricostruire il calcolo.
  • L’Amministrazione non può fondare automaticamente l’accertamento di una plusvalenza sul valore attribuito a un immobile ai fini dell’imposta di registro: tale valore, da solo, non prova il prezzo effettivamente incassato nella vendita.
  • La motivazione dell’atto deve essere completa al momento della sua notifica. Chiarimenti forniti soltanto durante il contenzioso non sanano, di regola, il difetto originario di motivazione.
  • Quando una norma successiva ha natura di interpretazione autentica ed efficacia retroattiva, essa può applicarsi anche a operazioni e periodi d’imposta anteriori, incidendo sulla legittimità di accertamenti già emessi.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare sia la completezza della motivazione dell’avviso, sia l’effettiva prova del corrispettivo conseguito, contestando l’utilizzo automatico di valori desunti da altre imposte.

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