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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8156/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Termini Imerese che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per due ipotesi di rapina (art. 628 c.p.). Con unico motivo si denunciava vizio di motivazione ai sensi degli artt. 275 e 275-bis c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse omesso di indicare motivi specifici per i quali la misura attenuata degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non fosse idonea a soddisfare le esigenze cautelari, limitandosi a richiami generici alle modalità della condotta e al rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate, che non può rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o del grado degli indizi, ma solo verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza logica della motivazione. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione adeguata e diffusa, richiamando le gravi modalità delle condotte e la progressione criminosa (anche mediante una rapina analoga commessa in tempi recenti), motivi che giustificavano il rigetto della misura meno afflittiva. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, disponendo inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto), senza impatto sul merito cautelare

  • art. 275 c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento al vizio di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte osserva che il sindacato di legittimità verifica la effettività, non contraddittorietà e non manifestissima illogicità della motivazione

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamata insieme all'art. 275 in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte valuta che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e non viziata

  • art. 628 c.p.

    Norma sostanziale del reato contestato (rapina); usata per inquadrare la gravità dei fatti che ha inciso sulla valutazione cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    Consentito al giudice di cassazione di comminare sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per ordinare il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

  • art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, disposizione procedurale per la trasmissione degli atti

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ridetermina il grado degli indizi: il controllo in sede di legittimità è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione
  • Per impugnare con successo la scelta di una misura più afflittiva il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica entro i limiti del provvedimento impugnato; valutazioni prognostiche sul pericolo di recidiva o sulla gravità della condotta sono di norma riservate al giudice del merito
  • Il rigetto di una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto) è legittimo se il giudice del riesame fornisce elementi concreti che giustifichino la prognosi negativa, come modalità particolarmente gravi della condotta o una progressione criminale documentata
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se presenti profili di colpa, sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è necessaria una valutazione cauta prima di proporre impugnazioni inammissibili
  • Nelle impugnazioni cautelari è utile per la difesa indicare specifici atti del processo o lacune logiche puntuali nell'ordinanza impugnata per consentire al giudice di legittimità di compiere il sindacato consentito dal diritto

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