Sentenza n. 553/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso principale: - della nota del 28 settembre 2023, prot. 6937, avente ad oggetto “verbale di inottemperanza Ordinanza di Demolizione n. 68 del 28/11/2019 Immobile Guardavalle Marina Nazionale – Foglio di mappa n. 60 – part. 1139 sub. 1-2-3-4-5” - della presupposta ordinanza del 28 novembre 2019, n. 68, relativa alla demolizione di tre piani in ampliamento ad un fabbricato sito in Guardavalle Marina, via Nazionale, realizzati abusivamente; con i primi motivi aggiunti: - della nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guardavalle del 27 gennaio 2025, prot. n. 822, recante diniego dell’istanza in sanatoria della ricorrente, domandata con S.C.I.A. in sanatoria, n. prot. SUE 3.301, assunta al prot. Regionale al n. 768231; - della presupposta nota del 23 dicembre 2024, prot. 9841, contenente il preavviso di rigetto della suddetta istanza in sanatoria; con i secondi motivi aggiunti: - della nota del Comune di Guardavalle del 19 giugno 2025, prot. n. 5346, avente ad oggetto: “S.C.I.A. IN SANATORIA immobile presso il Comune di Guardavalle al Foglio 60, particella/e 1139 sub 1 -2- 3-4 e 5 Piani S1 - T -1 -2. Pratica SUE n. 3.301. - DINIEGO DEFINITIVO”; - nonché delle presupposte: nota della Regione Calabria del 3 giugno 2025, prot. 396315; nota del dell’Ufficio tecnico comunale di Guardavalle del 22 maggio 2025, prot. 4349; - nonché di atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento amministrativo, in particolare, eventuali provvedimenti coattivi di demolizione dei manufatti asseritamente abusivi oggetto di causa o aventi ad oggetto l’acquisizione di questi ultimi immobili e del relativo sedime, al patrimonio comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento di inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, diniego di SCIA in sanatoria e successivo diniego definitivo della sanatoria relativa all’ampliamento abusivo di tre piani di un fabbricato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’accertamento comunale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 28 novembre 2019, deducendo di non aver mai ricevuto validamente la notificazione dell’ordine demolitorio. Ha inoltre impugnato il primo diniego della SCIA in sanatoria, contestando la carenza di legittimazione, la necessità del permesso di costruire in sanatoria e l’omessa considerazione delle norme applicabili. Con i secondi motivi aggiunti ha censurato il diniego definitivo della sanatoria per difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della documentazione depositata, violazione del principio di leale collaborazione, erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ampliamento, erronea applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3136 del 2023, erronea esclusione dell’applicabilità degli artt. 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001, insussistenza o erronea valutazione della doppia conformità urbanistica, illegittimo diniego della cessione di cubatura, violazione del principio di proporzionalità e mancata sottoposizione della nota regionale al contraddittorio procedimentale. La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la nota regionale non avesse natura provvedimentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti nei confronti della Regione Calabria, poiché essa non aveva adottato alcun provvedimento nella vicenda amministrativa. Ha dichiarato improcedibili i primi motivi aggiunti, essendo il relativo diniego stato integralmente superato dal successivo provvedimento comunale. Il ricorso principale è stato accolto solo contro la nota di accertamento dell’inottemperanza: la notificazione dell’ordinanza di demolizione non risultava perfezionata nei confronti della ricorrente. La consegna effettuata a un’altra persona, senza indicazione del luogo e delle condizioni della consegna, non dimostrava la notificazione alla destinataria; neppure la mera produzione di una copia PDF della PEC provava la consegna, essendo necessaria la ricevuta in formato .eml o .msg. Inoltre, l’indirizzo PEC utilizzato non coincideva con quello risultante dai registri pubblici della ricorrente. Non è stata invece esaminata nel merito l’ordinanza di demolizione, perché la ricorrente non aveva formulato specifiche censure contro di essa, con conseguente consolidamento dell’atto nei suoi confronti. I secondi motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti relativi all’art. 34-ter d.P.R. 380/2001. Il precedente giudizio definito dal Consiglio di Stato n. 3136 del 2023 non era soggettivamente opponibile alla ricorrente e, comunque, riguardava una diversa domanda di riapertura del condono, non impedendo automaticamente l’esame di una SCIA in sanatoria fondata sugli artt. 34-ter e 36-bis. Il diniego è stato ritenuto legittimo quanto alla mancanza di conformità urbanistica attuale: la zona era dichiarata satura e la ricorrente non aveva fornito elementi concreti per dimostrare che la volumetria abusiva fosse già considerata nello strumento urbanistico. Era inoltre legittimo il rilievo sulla mancata dimostrazione della cessione di cubatura, sia perché il PRG non la prevedeva, sia perché mancava un atto concreto di trasferimento e non risultava la necessaria contiguità o significativa vicinanza dei fondi. Tuttavia, con riguardo all’art. 34-ter, il Comune non poteva inibire la SCIA soltanto perché l’attestazione tecnica sull’epoca anteriore al 1977 era priva di ulteriori riscontri: l’intervento inibitorio è consentito se la dichiarazione è falsa oppure se, all’esito di adeguata istruttoria, risultano insussistenti i presupposti della parziale difformità dal titolo. La nota del 19 giugno 2025 è stata quindi annullata limitatamente alla parte relativa all’inibizione della sanatoria ex art. 34-ter, salvo il riesercizio del potere comunale secondo i criteri indicati dal TAR. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato da parte del Comune.
Norme richiamate
art. 34-ter d.P.R. 380/2001
gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3
La SCIA per la regolarizzazione non può essere inibita per la sola mancanza di riscontri ulteriori rispetto all’attestazione tecnica sull’epoca di realizzazione; l’inibizione è possibile se la dichiarazione è falsa o se un’adeguata istruttoria dimostra che l’intervento eccede i limiti della parziale difformità dal titolo.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (...) possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
La sanatoria richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione; nel caso concreto non è stata dimostrata la conformità urbanistica attuale.
art. 19, comma 3 l. 241/1990
Il potere inibitorio sulla SCIA relativa alla regolarizzazione ex art. 34-ter d.P.R. 380/2001 deve essere esercitato sulla base della falsità dell’attestazione tecnica o dell’accertata insussistenza dei presupposti sostanziali, risultante da adeguata istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto e alla contestazione della mancata interlocuzione sulla nota regionale, senza che tale censura costituisca la principale ragione dell’accoglimento.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata nel rapporto con l’art. 34-ter e per delimitare l’ambito delle varianti regolarizzabili ai sensi di quest’ultimo.
art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002
Il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato, pur essendo state compensate le ulteriori spese di lite.
Massime di principio
- L’accertamento di inottemperanza a un’ordinanza di demolizione presuppone che l’ordine sia stato validamente portato a conoscenza del destinatario e che l’inottemperanza sia riferibile a un comportamento volontario e consapevole; la mera consegna dell’atto a persona diversa, senza ulteriori elementi sulla regolarità della notificazione, non è sufficiente.
- La prova della notificazione a mezzo PEC richiede la produzione della ricevuta di avvenuta consegna nel formato idoneo a documentare tecnicamente il perfezionamento della consegna; la mera copia PDF del messaggio trasmesso non è sufficiente, soprattutto quando l’indirizzo utilizzato non coincide con quello risultante dai pubblici registri della destinataria.
- Il giudicato formatosi in una precedente controversia non è opponibile a chi sia rimasto estraneo a quel giudizio e, comunque, una pronuncia relativa a una domanda di riapertura del condono non costituisce automaticamente ostacolo all’esame di una distinta istanza di sanatoria fondata su una diversa disciplina edilizia.
- La cessione di cubatura, ai fini della conformità urbanistica di un intervento edilizio, richiede oltre all’omogeneità della destinazione urbanistica anche la contiguità o significativa vicinanza dei fondi, l’assenza di divieti urbanistici e un atto concreto di trasferimento della potenzialità edificatoria; una mera prospettazione futura non dimostra la conformità dell’intervento.
- Quando la regolarizzazione è richiesta ai sensi dell’art. 34-ter d.P.R. 380/2001 sulla base dell’attestazione tecnica relativa all’epoca di realizzazione della variante, il Comune non può inibire la SCIA soltanto perché l’attestazione non è accompagnata da ulteriori riscontri: deve dimostrarne la falsità oppure svolgere un’adeguata istruttoria dalla quale emerga l’insussistenza dei presupposti della parziale difformità dal titolo.
- Il giudice può annullare parzialmente il diniego di sanatoria, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo, quando l’amministrazione abbia correttamente individuato alcuni ostacoli alla regolarizzazione ma abbia applicato erroneamente i presupposti di una distinta forma di sanatoria edilizia.
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