Ordinanza n. 914/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali, con domanda di risarcimento dei danni da patologie insorte o aggravate durante il servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto dinanzi al TAR Sardegna un giudizio originariamente proposto davanti al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'insorgenza di una patologia e dall'aggravamento di altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché il riconoscimento dell'equiparazione a vittima del dovere. Ha dedotto di avere prestato servizio nella Marina Militare, come motorista navale, sia a bordo di unità navali sia presso basi a terra, con esposizione a elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto e ad altri agenti cancerogeni, in assenza di adeguati strumenti di prevenzione tecnica e di dispositivi di protezione individuale. A sostegno della domanda ha richiamato documentazione clinica, procedimenti penali concernenti l'esposizione all'amianto e atti ricognitivi dell'amministrazione, oltre ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha chiesto anche una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il nesso causale o concausale tra attività di servizio e patologie, nonché per quantificare il danno biologico, morale e le spese mediche. Il Ministero ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio quanto alla condotta illecita, alla prevedibilità del rischio alla luce delle conoscenze scientifiche dell'epoca e al nesso causale; in subordine ha contestato la quantificazione del danno biologico e ha eccepito la compensatio lucri cum damno rispetto alle somme già corrisposte o da corrispondere a titolo di provvidenze connesse alla causa di servizio e allo status di vittima del dovere.
La decisione
Il TAR non ha definitivamente deciso la domanda risarcitoria e ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti tecnici mediante consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a. Ha demandato al dirigente della Direzione regionale INAIL per la Sardegna l'individuazione di un medico legale, incaricato di esaminare la documentazione, visitare il ricorrente e accertare: la natura, l'entità e la causa delle patologie, verificando secondo il criterio del 'più probabile che non' se esse siano riconducibili, anche in via concausale, alle attività svolte nella Marina Militare; il danno biologico permanente e temporaneo e la complessiva riduzione dell'integrità psico-fisica; le ripercussioni sulle attività quotidiane e i riflessi morali e soggettivi; le spese mediche sostenute e quelle future eventualmente necessarie. Il Collegio ha ritenuto non sufficiente, ai fini della controversia risarcitoria, la precedente consulenza svolta in un giudizio civile per la liquidazione dell'equo indennizzo, perché basata su criteri amministrativi e tabellari differenti da quelli civilistici applicabili al danno biologico e morale rilevante ex art. 2087 c.c. La consulenza dovrà svolgersi nel contraddittorio con le parti, con possibilità di nomina di consulenti tecnici di parte e di formulazione di osservazioni allo schema di relazione. Le ulteriori statuizioni in rito, nel merito e sulle spese sono state riservate; la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 67 c.p.a.
consulenza tecnica d'ufficio
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica quando, per decidere, siano necessari approfondimenti che richiedono particolari competenze tecniche.
art. 2087 c.c.
danno biologico e morale civilisticamente rilevante
È richiamato quale parametro civilistico per la valutazione della responsabilità datoriale e delle conseguenze risarcibili derivanti dalla violazione degli obblighi di tutela della salute del lavoratore.
art. 1, comma 564, l. 266/2005
particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà
È indicato dal ricorrente quale base normativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
art. 1 d.P.R. 243/2006
È richiamato dal ricorrente in relazione al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
art. 145 d.P.R. 1124/1965
È richiamato nel ricorso in relazione alla riconducibilità della patologia cardiaca a complicazioni dello stato infiammatorio polmonare e pleurico.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Disciplina il termine decadenziale per la presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari del consulente tecnico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando la decisione di una domanda risarcitoria dipende da accertamenti medico-legali specialistici sul nesso causale, sull'entità delle menomazioni e sulle ripercussioni personali, il giudice amministrativo può disporre consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., rinviando al prosieguo ogni statuizione definitiva.
- Nelle controversie risarcitorie per patologie asseritamente derivanti dall'attività lavorativa prestata alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il nesso causale o concausale deve essere oggetto di specifico accertamento tecnico secondo il criterio del 'più probabile che non'.
- Una consulenza tecnica svolta per la liquidazione dell'equo indennizzo secondo criteri amministrativi e tabellari non è necessariamente sufficiente per la quantificazione del danno biologico e morale civilisticamente risarcibile, quando non esamini i postumi, la prognosi, le ripercussioni sulla vita quotidiana e le conseguenze soggettive secondo i parametri propri della responsabilità civile.
- La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio con le parti, alle quali deve essere consentito nominare consulenti tecnici di parte e formulare osservazioni sullo schema di relazione prima del deposito della relazione finale.
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