Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/09/2023 n. 26962 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad A.A. un avviso di accertamento per maggiori redditi di partecipazione (IRPEF) derivanti dall'accertamento di maggior reddito della societa' Malvi Sas, a seguito di una verifica che aveva rilevato un sistema fraudolento di importazioni di aglio tramite societa' interposte per beneficiare di dazio agevolato e pagare minore IVA. Il contribuente aveva vinto in primo grado, l'Agenzia aveva vinto in appello, la Cassazione (sent. n. 8042/2017) aveva annullato ritenendo necessario che il giudice di rinvio verificasse la sussistenza dell'abuso del diritto richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia; il giudice del rinvio (Commissione tributaria regionale Veneto) ha poi ritenuto sussistente l'abuso, constatando che le societa' importatrici erano meramente compiacenti, non assumevano rischio commerciale, vi era accordo preventivo di riacquisto e la remunerazione era qualificata come premio e non come corrispettivo effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, confermando che il giudice di rinvio ha correttamente applicato i principi indicati dalla Corte di giustizia (sulle modalita' di verifica dell'abuso) e dalla precedente pronuncia di questa Corte (n. 8042/2017). La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio ha basato la decisione sulla prova della fittizieta' delle operazioni (assenza di rischio commerciale per gli importatori, pattuizioni preventive sul prezzo, uso di societa' compiacenti, qualificazione del compenso come 'premio', ruolo dominante della Malvi Sas nell'organizzazione). Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile o comunque rigettato e il ricorrente e' stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma prevista come fondamento per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo del ricorrente non cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata, rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Regola il contenuto e i limiti della pronuncia del giudice del rinvio. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia attenuto correttamente alle indicazioni della Cassazione nel verificare i fatti e l'abuso del diritto.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale)

    Quadro normativo doganale di riferimento per le importazioni; richiamato come parte del contesto normativo applicabile alle pratiche abusive relative ai dazi e ai titoli di importazione.

  • Regolamento (CE) n. 341/2007

    Disciplina apertura e gestione di contingenti tariffari e titoli di importazione (per l'aglio). La Corte di giustizia ha interpretato disposizioni analoghe del regolamento circa la possibilita' di trasferimento/importazione tramite terzi, ma ha sottolineato che cio' non esclude il controllo sull'eventuale abuso.

  • Regolamento n. 2988/95, art. 4

    Prevede che atti creati artificialmente per conseguire un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto dell'Unione comportino la revoca del vantaggio o il mancato riconoscimento. La Corte lo ha usato per argomentare la possibilita' di revoca dell'agevolazione in caso di artificiosita'.

  • Regolamento n. 565/2002 e Regolamento n. 1047/2001

    Regolamenti attinenti alla gestione di titoli di importazione e agli obiettivi del regime (es. evitare influenza indebita sul mercato e richiedere attivita' commerciali effettive). La Corte ha ritenuto che le finalita' di tali regolamenti supportino il controllo contro operazioni artificiali.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato come principio civile di divieto di atti o comportamenti abusivi e come fondamento generale per sindacare operazioni prive di effettivita' sostanziale; il giudice ha valutato la natura reale o meramente apparente delle operazioni.

  • Articoli del TCE (23, 25, 133, 28, 29) richiamati

    Riferimento ai principi del diritto dell'Unione (libera circolazione e obiettivi comunitari) utilizzati per confrontare la compatibilita' delle operazioni con il diritto UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme procedurali sulle modalita' di versamento del contributo unificato; la sentenza prende atto dell'obbligo eventuale di ulteriore versamento da parte del ricorrente.

  • Corte di giustizia, sentenze C-55/13 (SICES) e C-131/14 (A.A.)

    Giurisprudenza comunitaria che definisce i criteri per individuare l'abuso nelle importazioni con titoli agevolati: l'elemento indiziario dell'assenza di rischio commerciale per l'importatore, margini insignificanti, prezzi inferiori al mercato, e la necessita' di valutare tutte le circostanze (precedenti e successive all'importazione).

  • Corte di cassazione, sentenza n. 8042/2017

    Pronuncia che ha annullato la precedente decisione di appello e ha ordinato al giudice di rinvio di applicare i principi della Corte di giustizia nella verifica dell'abuso; ha indicato specifici elementi da valutare, tra cui l'effettivita' dell'attivita' commerciale delle societa' interposte.

Massime di principio

  • Quando si contesta l'uso di societa' interposte per ottenere agevolazioni doganali o fiscali, il punto centrale e' l'effettivita' dell'operazione: il giudice deve valutare se l'interposizione sia reale (assunzione di rischio commerciale, controllo degli stock, effettiva disponibilita' della merce) o meramente apparente/artificiosa.
  • La presenza di accordi preventivi di riacquisto, la qualificazione del compenso come 'premio' piuttosto che prezzo di cessione, l'assenza di rischio commerciale per l'importatore e margini di profitto trascurabili sono elementi indiziari forti dell'artificiosita' dell'operazione e possono giustificare il disconoscimento dell'agevolazione.
  • La verifica dell'abuso richiede un giudizio complessivo su tutte le circostanze del caso (operazioni anteriori e successive, ruoli effettivi degli operatori, documentazione, modalita' di svolgimento degli scambi), in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  • L'ottenimento legittimo di titoli di importazione non esclude automaticamente il controllo antipseudo-elusione: se le condizioni richieste dal regolamento sono create artificialmente, l'amministrazione puo' revocare o negare l'agevolazione.
  • In sede processuale, il principio del giudicato esterno opera solo se vi e' identita di oggetto, di titolo o di rapporto giuridico; accertamenti relativi a provvedimenti distinti e a fatti generatori diversi non sono automaticamente preclusi da precedenti sentenze passate in giudicato.
  • Per il contribuente: documentare l'effettiva autonoma attivita' commerciale degli importatori (documenti di trasporto, gestione logistica, rischi economici sopportati, profitti coerenti con il mercato) e evitare forme contrattuali che possano essere interpretate come remunerazioni per 'servizi' piuttosto che come corrispettivi di mercato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.