Sentenza del 19/09/2023 n. 530 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Accertamento doganale - origine delle merci importate - contestazione origine diversa - onere della prova a carico dell'Agenzia delle Dogane - buona fede - rilascio del certificato di origine delle merci da parte delle autorità del paese di provenienza - tutela del legittimo affidamento in relazione sia ai dazi che alle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'origine Bangladesh delle merci importate e applicava i dazi per 'Paesi terzi' (12%) e sanzioni, sulla base di verifiche a posteriori e di accertamenti internazionali. La Società ha contestato l'accertamento sostenendo che i fornitori avevano usato il codice REX in fattura e avevano ottenuto regolari certificati di origine dall'autorità competente del Bangladesh, che comprovano l'origine preferenziale esente da dazi. Ha inoltre denunciato carenza probatoria e di motivazione negli atti doganali e invocato la tutela del legittimo affidamento e la buona fede che escluderebbero sia i dazi che le sanzioni.
La decisione
La Commissione della Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo l'accertamento doganale perché l'Agenzia non ha fornito elementi e circostanze puntuali e direttamente riferibili alle singole importazioni per dimostrare la diversa origine delle merci; si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione secondo cui non sono ammesse generiche ricostruzioni. La Corte ha valorizzato l'uso del codice REX in fattura e la produzione di certificati di origine rilasciati dall'autorità competente come circostanze idonee a fondare il legittimo affidamento e a dimostrare la buona fede dell'importatore, escludendo l'applicabilità sia delle sanzioni sia del pagamento dei dazi contestati. Il ricorso è stato accolto e le spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2015/2447
Norme procedurali e di controllo doganale cui l'Amministrazione deve attenersi; l'accertamento non può basarsi su generiche ricostruzioni ma necessita di elementi specifici riferibili alle operazioni contestate.
Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
Codifica della tutela del legittimo affidamento dell'importatore: se sussistono le condizioni previste (errore delle autorità doganali non rilevabile dall'operatore, rispetto delle norme di dichiarazione, buona fede), non possono essere accertati d'ufficio dazi e sanzioni a posteriori.
D.Lgs. 546/1992
Principio di obbligo motivazionale e di illustrazione degli atti tributari; l'atto deve contenere indicazioni sufficienti sulle ragioni e sugli elementi posti a base dell'accertamento, a tutela del diritto di difesa.
Regolamento (UE) 2015/2447
Prevede modalità di controllo e verifica delle dichiarazioni di origine e dei documenti connessi; l'Amministrazione deve documentare i riscontri e le procedure seguite.
Cassazione civile
Affermata l'illegittimità di accertamenti doganali fondati su generiche ricostruzioni quando i documenti non riferiscono in modo preciso le merci oggetto del controllo.
Cassazione civile
Anche in indagini internazionali grava sull'Amministrazione l'onere di provare, con elementi puntuali, la riferibilità delle irregolarità alle singole importazioni contestate.
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'erronea origine dichiarata grava sull'amministrazione doganale: non sono sufficienti affermazioni generiche o ricostruzioni prive di elementi concreti riferibili alle singole importazioni.
- L'uso del codice REX in fattura e il rilascio di certificati di origine da parte delle autorità del paese esportatore costituiscono, salvo elementi contraddittori specifici, basi solide per il legittimo affidamento dell'importatore.
- La buona fede dell'importatore, insieme al rispetto formale delle disposizioni doganali e all'impossibilità di individuare l'errore con ragionevole diligenza, può escludere tanto l'irrogazione di sanzioni quanto il recupero dei dazi (art. 119 Codice doganale UE).
- Gli accertamenti derivanti da indagini internazionali non sollevano l'Amministrazione dall'obbligo di fornire prove dettagliate e riferibili alle operazioni contestate.
- Gli atti di accertamento devono contenere una motivazione adeguata e indicare le modalità e gli atti su cui si fondano i rilievi, a tutela del diritto di difesa del contribuente.
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