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Sentenza

Sentenza n. 909/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di ammonimento ex art. 8 l. 38/2009, emesso dal Questore di Salerno in data 29.04.2024;

Giustizia amministrativa202400860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore di Salerno adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento richiesto dall'ex compagna, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative e difensive. Ha sostenuto che il Questore avrebbe fondato il provvedimento sulle sole prospettazioni unilaterali della richiedente, costituite dalla narrazione di episodi di violenza verbale, dalle dichiarazioni di terzi e dalla trascrizione di messaggi WhatsApp ed e-mail. Ha contestato la mancata audizione del destinatario, la mancata escussione delle persone informate sui fatti e l'assenza di ulteriori accertamenti. Ha inoltre dedotto l'inattendibilità della richiedente, evidenziando discrepanze sulla data di inizio della relazione, nonché l'erronea valutazione delle comunicazioni prodotte, che a suo dire avrebbero dimostrato soltanto lo stato d'animo confuso e oscillante dell'ex compagna e non una personalità violenta o pericolosa del ricorrente. Infine, ha prospettato la strumentalizzazione di vicende private e di fatti pregressi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009 abbia natura preventiva e cautelare, sia caratterizzato da esigenze di celerità e non richieda né la comunicazione di avvio del procedimento né la previa audizione del destinatario. Il Questore dispone di un margine discrezionale nel valutare se siano necessarie ulteriori indagini e può provvedere sulla base degli elementi già acquisiti quando questi siano sufficienti a prevenire la reiterazione delle condotte e l'eventuale degenerazione della situazione. Il Collegio ha inoltre distinto i presupposti dell'ammonimento da quelli del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.: non occorre la prova del reato, ma è sufficiente una valutazione indiziaria e probabilistica fondata su elementi attendibili dai quali emerga un comportamento persecutorio o comunque aggressivo, invadente e reiterato, idoneo a generare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, senza necessità di certificazione medica. Nel caso concreto, la Questura aveva valutato le dichiarazioni della persona offesa insieme ai messaggi WhatsApp, alle e-mail, a numerosi episodi verificatisi dopo la cessazione della relazione e all'intervento delle forze dell'ordine in occasione di un'ulteriore lite. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a integrare un'istruttoria adeguata e una prognosi ragionevole di possibile evoluzione verso condotte persecutorie più gravi. La mancata audizione del destinatario è stata ritenuta giustificata dall'urgenza, anche in ragione delle successive richieste di integrazione della persona offesa e della rappresentazione di ulteriori messaggi e comportamenti molesti. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il Questore "assume le informazioni necessarie da organi investigativi e da persone informate dei fatti" e, "qualora ritenga fondata l'istanza", ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare esercitabile sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica; il Questore può ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti e non è tenuto ad acquisire ulteriori informazioni o ad audire previamente il destinatario quando l'intervento immediato sia necessario.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento.

    Per l'ammonimento, le esigenze di celerità e la funzione preventiva consentono di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 612-bis c.p.

    I presupposti dell'ammonimento amministrativo non coincidono con quelli necessari per accertare il reato: non è richiesta la prova penale della fattispecie, ma una prognosi fondata su elementi attendibili circa la possibile reiterazione di condotte persecutorie.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza.

    La funzione dell'ammonimento si inserisce nella tutela preventiva della tranquillità e della sicurezza dei cittadini, mirando a evitare ulteriori condotte lesive prima della loro possibile degenerazione.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica, senza necessità di raggiungere la prova del reato di atti persecutori.
  • Per l'adozione dell'ammonimento, le esigenze di celerità e di immediata protezione della persona offesa escludono, di regola, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e della previa audizione del destinatario.
  • Il Questore può ritenere sufficienti le informazioni e gli elementi già acquisiti e non è obbligato a svolgere ulteriori indagini o ad acquisire le dichiarazioni di tutte le persone informate sui fatti, purché l'istruttoria disponibile consenta una prognosi attendibile di condotte persecutorie o moleste reiterabili.
  • La legittimità dell'ammonimento non dipende dall'accertamento definitivo del reato di cui all'art. 612-bis c.p., né dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché la misura opera su un piano amministrativo autonomo e mira a prevenire l'aggravamento della situazione.
  • La valutazione del Questore può fondarsi sull'insieme delle dichiarazioni della persona offesa, dei messaggi, delle comunicazioni e-mail, degli episodi di conflitto e degli interventi delle forze dell'ordine, quando tali elementi, considerati complessivamente, evidenzino condotte aggressive, invadenti o reiterate.
  • Il sindacato giurisdizionale sull'ammonimento verifica l'adeguatezza dell'istruttoria e la ragionevolezza della prognosi preventiva, senza sostituire la valutazione amministrativa con un giudizio di opportunità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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