Sentenza n. 909/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di ammonimento ex art. 8 l. 38/2009, emesso dal Questore di Salerno in data 29.04.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore di Salerno adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento richiesto dall'ex compagna, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative e difensive. Ha sostenuto che il Questore avrebbe fondato il provvedimento sulle sole prospettazioni unilaterali della richiedente, costituite dalla narrazione di episodi di violenza verbale, dalle dichiarazioni di terzi e dalla trascrizione di messaggi WhatsApp ed e-mail. Ha contestato la mancata audizione del destinatario, la mancata escussione delle persone informate sui fatti e l'assenza di ulteriori accertamenti. Ha inoltre dedotto l'inattendibilità della richiedente, evidenziando discrepanze sulla data di inizio della relazione, nonché l'erronea valutazione delle comunicazioni prodotte, che a suo dire avrebbero dimostrato soltanto lo stato d'animo confuso e oscillante dell'ex compagna e non una personalità violenta o pericolosa del ricorrente. Infine, ha prospettato la strumentalizzazione di vicende private e di fatti pregressi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009 abbia natura preventiva e cautelare, sia caratterizzato da esigenze di celerità e non richieda né la comunicazione di avvio del procedimento né la previa audizione del destinatario. Il Questore dispone di un margine discrezionale nel valutare se siano necessarie ulteriori indagini e può provvedere sulla base degli elementi già acquisiti quando questi siano sufficienti a prevenire la reiterazione delle condotte e l'eventuale degenerazione della situazione. Il Collegio ha inoltre distinto i presupposti dell'ammonimento da quelli del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.: non occorre la prova del reato, ma è sufficiente una valutazione indiziaria e probabilistica fondata su elementi attendibili dai quali emerga un comportamento persecutorio o comunque aggressivo, invadente e reiterato, idoneo a generare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, senza necessità di certificazione medica. Nel caso concreto, la Questura aveva valutato le dichiarazioni della persona offesa insieme ai messaggi WhatsApp, alle e-mail, a numerosi episodi verificatisi dopo la cessazione della relazione e all'intervento delle forze dell'ordine in occasione di un'ulteriore lite. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a integrare un'istruttoria adeguata e una prognosi ragionevole di possibile evoluzione verso condotte persecutorie più gravi. La mancata audizione del destinatario è stata ritenuta giustificata dall'urgenza, anche in ragione delle successive richieste di integrazione della persona offesa e della rappresentazione di ulteriori messaggi e comportamenti molesti. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Il Questore "assume le informazioni necessarie da organi investigativi e da persone informate dei fatti" e, "qualora ritenga fondata l'istanza", ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare esercitabile sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica; il Questore può ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti e non è tenuto ad acquisire ulteriori informazioni o ad audire previamente il destinatario quando l'intervento immediato sia necessario.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento.
Per l'ammonimento, le esigenze di celerità e la funzione preventiva consentono di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento.
art. 612-bis c.p.
I presupposti dell'ammonimento amministrativo non coincidono con quelli necessari per accertare il reato: non è richiesta la prova penale della fattispecie, ma una prognosi fondata su elementi attendibili circa la possibile reiterazione di condotte persecutorie.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza.
La funzione dell'ammonimento si inserisce nella tutela preventiva della tranquillità e della sicurezza dei cittadini, mirando a evitare ulteriori condotte lesive prima della loro possibile degenerazione.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica, senza necessità di raggiungere la prova del reato di atti persecutori.
- Per l'adozione dell'ammonimento, le esigenze di celerità e di immediata protezione della persona offesa escludono, di regola, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e della previa audizione del destinatario.
- Il Questore può ritenere sufficienti le informazioni e gli elementi già acquisiti e non è obbligato a svolgere ulteriori indagini o ad acquisire le dichiarazioni di tutte le persone informate sui fatti, purché l'istruttoria disponibile consenta una prognosi attendibile di condotte persecutorie o moleste reiterabili.
- La legittimità dell'ammonimento non dipende dall'accertamento definitivo del reato di cui all'art. 612-bis c.p., né dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché la misura opera su un piano amministrativo autonomo e mira a prevenire l'aggravamento della situazione.
- La valutazione del Questore può fondarsi sull'insieme delle dichiarazioni della persona offesa, dei messaggi, delle comunicazioni e-mail, degli episodi di conflitto e degli interventi delle forze dell'ordine, quando tali elementi, considerati complessivamente, evidenzino condotte aggressive, invadenti o reiterate.
- Il sindacato giurisdizionale sull'ammonimento verifica l'adeguatezza dell'istruttoria e la ragionevolezza della prognosi preventiva, senza sostituire la valutazione amministrativa con un giudizio di opportunità.
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