Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 713/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola che aveva condannato la Provincia di Cosenza al pagamento di € 2.297,00, oltre rivalutazione e interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, qualificatesi eredi della beneficiaria della sentenza del Tribunale di Paola n. 543 del 29 giugno 2023, hanno promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi previsti dal titolo. Hanno inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ulteriore ritardo nell’adempimento. Il giudizio era stato rinviato perché inizialmente non era stata provata la qualità di eredi; la documentazione depositata successivamente ha dimostrato tale qualità. La Provincia di Cosenza, non costituita, non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento della sentenza passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto le ricorrenti legittimate a promuovere l’ottemperanza in quanto eredi della parte beneficiaria del titolo giudiziale, richiamando il principio secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Poiché la sentenza di condanna era passata in giudicato e l’amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della Provincia di Cosenza di pagare integralmente le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi nella misura stabilita dal titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto ammissibile e fondata la domanda di penalità di mora anche per l’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Per l’eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni dall’istanza delle ricorrenti. La Provincia è stata altresì condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora anche nell’ottemperanza relativa a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; la penalità può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato amministrativo o di altro titolo giudiziale eseguibile nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; tale regola fonda la legittimazione degli eredi della parte beneficiaria a promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 781, l. n. 208/2015

    Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., consentendo l’applicazione della penalità di mora anche nei casi di ottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Gli eredi della parte beneficiaria di una pronuncia passata in giudicato sono legittimati a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna, purché provino la propria qualità successoria.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l’esecuzione di sentenze di condanna pecuniaria e può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.