Cassazione Penale, Sentenza n. 9433/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto la concessione della liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur riconoscendo l'ampiezza e l'utilità della collaborazione con la giustizia, il buon comportamento intramurario e attività di volontariato, ha respinto la richiesta per assenza del "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 176 c.p., ritenendo determinante il mancato adempimento delle obbligazioni civili e l'assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime
La decisione
La Corte (sezione giudicante) ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non abbia effettuato una valutazione complessiva conforme ai principi di legittimità. È stato affermato che, per i collaboratori di giustizia disciplinati dall'art. 16-novies legge n.82/1991, il mancato adempimento delle obbligazioni civili non può essere considerato di per sé ostativo alla liberazione condizionale: può essere un elemento da valutare ma non un requisito esclusivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che rispetti i criteri indicati dalla giurisprudenza
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
art. 176, ultimo comma (comma 4)
Norma che pone tra i requisiti per alcuni benefici l'adempimento delle obbligazioni civili: la Corte chiarisce che, sebbene rilevante, per il collaboratore tale mancato adempimento non è di per sé ostativo alla liberazione condizionale
art. 16-novies legge n. 82/1991 (d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. L. n. 82/1991)
Stabilisce che per i benefici (liberazione condizionale, permessi, detenzione domiciliare) concessi ai collaboratori occorre il ravvedimento; tuttavia la norma consente la concessione anche in deroga ad alcuni limiti di legge, per cui il mancato adempimento delle obbligazioni civili non costituisce automaticamente un ostacolo insormontabile
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Norma richiamata in relazione alle forme alternative di esecuzione (detenzione domiciliare) e alla valutazione del percorso rieducativo durante l'esecuzione della pena
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Base normativa invocata dal ricorrente per censurare violazione di legge e vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata
art. 1506 cod. proc. pen.
art. 1506, comma 1, lett. b) ed e)
Ulteriore norma procedurale richiamata nel ricorso (medesime censure di violazione di legge e difetto di motivazione)
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la valutazione del "sicuro ravvedimento" deve essere globale: il giudice deve considerare l'intero percorso (ampiezza della collaborazione, durata, condotta intramuraria, rapporti familiari, attività lavorative/di studio/volontariato, pareri delle autorità competenti) e non può basarsi esclusivamente sul mancato risarcimento delle vittime
- Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato può essere considerato un elemento indicativo di un ravvedimento non completo, ma non può essere automaticamente qualificato come ostativo alla concessione dei benefici ai collaboratori; se il giudice attribuisce a tale elemento un peso decisivo deve motivare specificamente il perché
- Quando una decisione nega la liberazione condizionale pur essendovi numerosi indici positivi di rieducazione, il giudice deve spiegare in modo coerente come e perché quegli indici non consentano di ritenere il ravvedimento "sicuro"
- I benefici previsti per i collaboratori (art. 16-novies) possono essere concessi in deroga ad alcuni limiti normativi: ciò impone un approccio interpretativo favorevole alla valutazione complessiva della rieducazione e della collaborazione
- Per il ricorrente è utile documentare, oltre ad eventuali iniziative risarcitorie, tutte le altre prove di cambiamento (attività lavorative, formazione, volontariato, relazioni positive con l'ambiente esterno, pareri degli organi di polizia o della D.N.A.) e chiedere che il Tribunale motivi puntualmente se ritiene insoddisfacenti tali elementi
- Per il giudice di merito, in presenza di profili collaborativi e di lunga osservazione positiva, è necessario bilanciare gli elementi negativi e positivi e non trasformare in requisito assoluto un comportamento (es. risarcimento) che la legge per i collaboratori non pone come condizione automatica
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