Cassazione Penale, Sentenza n. 41707/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il diniego di riabilitazione: il ricorrente contestava la corretta applicazione degli artt. 178 e 179 c.p., sostenendo di aver dato prova di buona condotta (espiazione delle pene, assenza di misure di prevenzione, assenza di carichi pendenti, reinserimento sociale, attività in favore della legalità) e di non poter adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato; inoltre censurava carenza, contraddittorietà e mancata valutazione della memoria difensiva depositata il 11/06/2025
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha confermato che, ai fini della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili ovvero l'attivazione concreta per eliminarne le conseguenze (almeno mediante offerta, anche simbolica) è condizione imprescindibile; ha ritenuto irrilevante il mancato esercizio dell'azione civile da parte dei familiari della vittima se l'istante non ha comunque formulato alcuna offerta risarcitoria. La Corte ha altresì ritenuto non decisive le circostanze positive e la documentazione prodotta nella memoria difensiva, in assenza di indicazione del reddito e di un'offerta risarcitoria
Norme richiamate
art. 178 cod. pen.
Norma richiamata nel procedimento di riabilitazione; nella pratica applicativa il Tribunale valuta la condotta successiva alla condanna e le condizioni per la concessione della riabilitazione
art. 179 cod. pen.
Stabilisce come condizione imprescindibile per la riabilitazione l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero la dimostrazione dell'impossibilità di adempiere; l'offerta risarcitoria, anche simbolica, è elemento probativo dell'attivazione del condannato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la forma di esposizione dei motivi di ricorso (elencazione dei motivi)
art. 2947 cod. civ.
Richiamato dalla difesa in ordine alla possibile prescrizione del diritto al risarcimento; la Corte osserva però che l'assenza di costituzione di parte civile o di domanda civile non esonera l'obbligato dall'adempimento o dall'offerta
Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014 (Zurita Ramirez)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria o l'attivazione del condannato per eliminarne le conseguenze è condizione per la riabilitazione anche in assenza di parte civile
Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024 (Zanni)
Precisazione secondo cui l'attivarsi del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili deve essere valutato anche come elemento probatorio dell'emenda e della condotta successiva alla condanna, non solo secondo i criteri civili
Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011
Precedenti costanti che affermano che un'offerta manifestamente inadeguata non è idonea a dimostrare la volontà di ristoro quando le condizioni economiche del condannato permetterebbero un ristoro più adeguato
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 (Cilio)
Principio secondo cui circostanze positive, se non decisive rispetto a un requisito essenziale (qui l'adempimento o l'offerta), non sono idonee a rendere viziato il provvedimento che si fonda sull'assenza di tale requisito
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione è essenziale dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o la concreta impossibilità di adempiere; l'assenza di costituzione di parte civile non è di per sé sufficiente
- Deve essere fatta, a favore della parte lesa, almeno un'offerta risarcitoria anche simbolica: la mancata offerta impedisce di valutare positivamente l'emenda, salvo prova documentale incontrovertibile dell'impossibilità di pagare
- La valutazione della congruità dell'offerta spetta al giudice, non al debitore: il timore che un'offerta 'inadeguata' sarebbe stata offensiva non giustifica l'assenza di qualsiasi proposta
- Le attestazioni di buona condotta, il reinserimento sociale e le attività di volontariato sono elementi positivi ma non sostituiscono l'obbligo di adempimento o di attivazione verso il risarcimento
- Se si invoca l'impossibilità di adempiere è opportuno documentare reddito, patrimonio e oggettiva impossibilità economica; così la prova può essere valutata come idonea a giustificare la mancanza di offerta
- Memorie e allegati depositati tardivamente o che non incidono sul requisito essenziale (adempimento/offerta) possono essere ritenuti non decisivi dal giudice e non mutare l'esito del provvedimento
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