Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il delitto di tentata estorsione aggravata (per l'uso di un'arma) commessa ai danni della moglie Conforte Giovanna. Il difensore ha censurato: (i) la motivazione della Corte d'Appello in ordine all'attendibilità e credibilità della persona offesa, lamentando mancata e rigorosa verifica dei dissidi familiari e degli interessi economici contrapposti; (ii) la valutazione circa il possesso/porto dell'arma il 3/6/2010 (accesso presso lo studio del notaio), segnalando la mancanza di riscontri, il negativo esito della perquisizione e la non decisività degli accertamenti sulle celle telefoniche; (iii) la mancata concessione dell'attenuante per il risarcimento del danno ex art. 62 n.6 cod.pen. e l'omessa motivazione circa la riduzione della pena per il tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte d'Appello è stata giudicata assiomatica, contraddittoria e carente rispetto al rigoroso scrutinio richiesto per le dichiarazioni della persona offesa (soprattutto se costituita parte civile) e rispetto alla prova dell'aggravante relativa al porto dell'arma. È stato ricordato che l'onere della prova dell'aggravante grava sull'accusa e che la Corte territoriale non ha fornito un percorso logico-giuridico sufficientemente penetrante. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo giudizio; i restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di valutazione rigorosa dell'attendibilità delle dichiarazioni; la Cassazione sottolinea che, pur potendo le dichiarazioni della persona offesa fondare la condanna, ciò richiede motivazione più penetrante e rigorosa rispetto ad altre testimonianze e indicazione delle emergenze processuali determinanti il convincimento.
art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
Norma che prevede l'aggravante per l'uso o il porto di un'arma nell'estorsione; la Corte afferma che la sussistenza di tale aggravante deve essere provata dall'accusa e richiede specifici e concreti riscontri probatori relativi al porto dell'arma nell'occasione contestata.
art. 62, n. 6 c.p.
Prevede l'attenuante per aver risarcito il danno. La Corte osserva che la valutazione della sua sussistenza e incidenza deve essere motivata in sede di merito, valutando tempi e modalità del risarcimento e il rapporto con la ritirata costituzione di parte civile.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, determinare la condanna, ma il giudice deve effettuare un vaglio particolarmente rigoroso e motivato sia sulla credibilità soggettiva sia sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- Se la persona offesa è anche parte civile e ha interessi patrimoniali, è opportuno che il giudice cerchi riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni e indichi chiaramente gli elementi decisivi che hanno formato il convincimento.
- L'aggravante per uso/porto d'arma richiede prova specifica dell'impiego o del porto dell'arma nell'occasione contestata; il mero ritrovamento dell'arma in seguito non basta a provare automaticamente il porto in un momento precedente.
- L'onere della prova delle circostanze aggravanti è a carico dell'accusa; l'assenza di spiegazioni dell'imputato non può supplire a mancanze probatorie dell'accusa.
- La Corte d'Appello deve motivare compiutamente il suo convincimento, indicando le emergenze processuali determinanti; motivazioni generiche o contraddittorie espongono la decisione a cassazione e rinvio.
- La concessione di attenuanti collegati al risarcimento del danno richiede valutazione concreta di fatti e tempi; il semplice ritiro della costituzione di parte civile non equivale automaticamente alla valutazione favorevole dell'attenuante.
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