Cassazione Penale, Sentenza n. 25116/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto del reclamo relativo a una presunta restrizione carceraria in violazione dell'art. 3 CEDU. Denunciava un errore nel calcolo della superficie individuale: l'amministrazione penitenziaria avrebbe detratto dalla superficie lorda anche lo spazio del bagno e gli arredi prima di dividere per il numero di detenuti, producendo un valore per ciascuno pari a 4,216 mq; secondo la difesa, invece, lo spazio effettivo era di 3,80 mq a detenuto, inferiore al minimo rilevante e idoneo a configurare trattamento inumano o degradante. Il ricorrente chiedeva la riduzione della pena a titolo di risarcimento delle sofferenze patite ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e di correlazione tra le doglianze svolte e la motivazione del provvedimento impugnato (richiamando l'art. 591, comma 1, lett. c) per i parametri di ammissibilità). Ha rilevato l'assenza nel provvedimento impugnato di misurazioni concrete e della metodica seguita per il calcolo della superficie e ha osservato che, in ogni caso, la difesa stessa indicava una superficie superiore alla soglia di minimis fissata dalla giurisprudenza della CEDU (3 mq), rendendo ininfluente l'ipotetico errore di calcolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con rinvio alle indicazioni della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000) circa l'esclusione di esenzione per colpa nella determinazione della somma.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 35-ter, l. 26/07/1975 n. 354
Norma richiamata quale titolo procedurale per chiedere la tutela riparatoria (riduzione della pena) in caso di violazioni delle condizioni detentive; nella sentenza è il parametro procedurale usato dal ricorrente per la richiesta di ristoro delle sofferenze.
art. 3 CEDU
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Principio fondamentale invocato dal ricorrente: divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte richiama la giurisprudenza di Strasburgo che individua una soglia pratica (almeno 3 mq di spazio calpestabile per detenuto) per valutare la compatibilità delle condizioni di detenzione con l'art. 3.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. (criteri di cassazione)
art. 591, comma 1, lett. c), Codice di procedura penale
Richiamato in rapporto ai termini di ammissibilità del ricorso per cassazione: la sentenza osserva che la mancanza di correlazione e di specificità delle doglianze rispetto alle motivazioni del giudice impugnato comporta inammissibilità ex art. 591(1)(c).
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamo utilizzato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e per motivare la non applicazione dell'esenzione per colpa nella determinazione della somma.
Massime di principio
- In procedimenti ai sensi dell'art. 35‑ter Ord. pen. il tema centrale è la determinazione dello spazio calpestabile individuale: la giurisprudenza considera pertinente il criterio di detrarre preventivamente la superficie destinata ai servizi igienici (bagno) dalla superficie lorda prima di detrarre ingombri e di dividere per gli occupanti.
- La soglia rilevante, secondo la giurisprudenza CEDU citata dalla Corte, è generalmente di almeno 3 metri quadrati calpestabili per detenuto; se la superficie effettiva risultante è pari o superiore a tale soglia, la lamentela per violazione dell'art. 3 CEDU risulta difficilmente fondata.
- Il giudice che decide su reclami relativi a condizioni detentive deve motivare con dati concreti: misurazioni, modalità di calcolo e riferimenti specifici. L'assenza di tali elementi rende la doglianza generica e può portare all'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
- Se il ricorrente non indica con precisione gli elementi sui quali si fonda la contestazione (es. misure esatte e metodo di calcolo), il vizio prospettato può essere dichiarato inammissibile ai sensi delle regole sull'ammissibilità dei motivi in cassazione.
- Anche se sussistesse un errore tecnico nel calcolo dello spazio, questo può essere irrilevante se dalla stessa documentazione emerge una superficie superiore al minimo presidio dalla CEDU; pertanto chi agisce deve dimostrare che la superficie è effettivamente inferiore a 3 mq.
- Le pronunce possono comportare condanne alle spese e pagamenti alla Cassa delle ammende; il ricorrente può essere ritenuto non esente da colpa nella determinazione dell'inammissibilità, con conseguente aggravio economico.
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