Cassazione Penale, Ordinanza n. 05681/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione è stata dunque confermata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguardava il diniego della continuazione tra più reati oggetto di sentenze diverse. Il ricorrente sosteneva, con un unico motivo, che i fatti avrebbero dovuto essere ritenuti avvinti da un medesimo disegno criminoso, censurando l'ordinanza del tribunale di Napoli che aveva escluso la configurabilità della volizione unitaria. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che tra i reati oggetto delle diverse sentenze intercorrevano ampi intervalli temporali (quattro anni tra un gruppo di reati e il successivo, e due anni tra quest'ultimo e il successivo ancora), circostanza incompatibile con la pretesa programmazione unitaria sin dall'origine.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La decisione presuppone il tema della continuazione e del medesimo disegno criminoso, negandone la sussistenza in presenza di rilevanti distanze temporali tra i reati.
art. 616 c.p.p.
È applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la verifica del medesimo disegno criminoso richiede indici concreti di programmazione unitaria sin dall'origine, desumibili dalla struttura dei fatti e dal contesto complessivo.
- Il significativo intervallo temporale tra le diverse violazioni costituisce un elemento fortemente ostativo alla configurabilità di una preordinazione unitaria, poiché quanto più ampio è il lasso di tempo, tanto più è improbabile una programmazione comune delle condotte.
- Quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sull'esclusione della continuazione si fonda su apprezzamenti non illogici e coerenti con la giurisprudenza di legittimità, il relativo ricorso per cassazione è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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