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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20850/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza del curatore del fallimento di una società dichiarata fallita per ottenere l’accertamento di una società di fatto/occulta tra la fallita e altri soggetti, con conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 l. fall. Il Tribunale accoglieva l’istanza e la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti principali deducevano, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla crisi d’impresa e sul concordato, lamentando che la domanda di accesso a uno strumento alternativo presentata da alcuni soci avrebbe dovuto essere esaminata prima dell’istanza di fallimento; 2) nullità/omessa pronuncia sulla pretesa tardività delle domande concordatarie; 3) violazione delle norme sulla società semplice e sulla prova della società di fatto, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito fossero inconferenti e che la decisione si fosse indebitamente appiattita su risultanze penali e tributarie; 4) violazione delle norme fallimentari sul requisito dell’insolvenza, assumendo che la Corte territoriale avesse desunto l’insolvenza della società di fatto da quella della società già fallita. Il ricorso incidentale insisteva, a sua volta, sull’assenza del presupposto dell’insolvenza e sulla non utilizzabilità del materiale probatorio proveniente da procedimenti tributari e penali, oltre a contestare l’applicazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvessero in censure di merito o non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare: la domanda di concordato proposta da un singolo socio non poteva impedire la decisione sull’istanza di fallimento della distinta società di fatto, perché l’ordine di trattazione prioritaria opera solo quando le domande riguardano il medesimo debitore e la medesima insolvenza; non risultava dalla sentenza impugnata alcuna statuizione sulla tardività delle domande concordatarie; l’accertamento della società di fatto e dell’insolvenza era fondato su una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, compiuta anche mediante l’utilizzo di atti tributari e penali qualificati come prove atipiche liberamente apprezzabili; infine, non era stato applicato il principio di non contestazione in senso tecnico, ma solo esercitato il prudente apprezzamento delle prove. Conseguentemente, il fallimento/curatela è risultato vittorioso nel giudizio di legittimità, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 147 l. fall.

    consente l’estensione del fallimento quando sia accertata l’esistenza di una società di fatto/occulta e il relativo stato di insolvenza; richiede un autonomo accertamento dell’insolvenza della distinta società rispetto al socio già fallito

  • art. 7 c.c.i.i.

    il principio di prioritaria trattazione delle domande volte a regolare la crisi con strumenti alternativi al fallimento opera solo se le domande hanno identità di oggetto e riguardano il medesimo debitore

  • art. 44 c.c.i.i.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al termine per il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi; la Corte rileva che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sulla tardività

  • art. 40 c.c.i.i.

    richiamato nel motivo per sostenere l’ordine di trattazione e il coordinamento procedurale, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 161 l. fall.

    richiamato in tema di concordato preventivo e termini procedurali, ma non inciso dalla ratio decidendi

  • art. 162 l. fall.

    richiamato per l’inammissibilità della domanda concordataria, ma la Corte osserva che la sentenza impugnata non si fonda su tale profilo

  • art. 1 l. fall.

    richiamato per il presupposto soggettivo del fallimento

  • art. 5 l. fall.

    richiamato per il requisito oggettivo dell’insolvenza

  • art. 6 l. fall.

    richiamato per l’iniziativa della procedura fallimentare

  • art. 15 l. fall.

    richiamato per il procedimento prefallimentare

  • art. 2247 c.c.

    richiamato come norma definitoria del contratto di società; la Corte ribadisce che l’esistenza della società di fatto richiede prova rigorosa di patrimonio e attività comuni, partecipazione a utili e perdite e vincolo di collaborazione

  • art. 2267 c.c.

    richiamato tra le norme sulla responsabilità dei soci, ma la censura viene respinta perché in sostanza attacca l’accertamento di fatto

  • art. 2270 c.c.

    richiamato in tema di rapporti e responsabilità sociali, senza incidere sulla ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il giudice di merito ha accertato i fatti con valutazione probatoria non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità

  • art. 2297 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di società irregolare e responsabilità, ma la doglianza viene dichiarata inammissibile

  • art. 2266 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di rappresentanza e imputazione dell’attività sociale, senza esito favorevole ai ricorrenti

  • art. 2253 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la presunzione di quote uguali nella società di persone, salvo diversa pattuizione

  • art. 2263 c.c.

    richiamato per la presunzione di uguaglianza delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite, salvo diverso accordo

  • art. 2497-sexies c.c.

    richiamato nel ragionamento sul possibile abuso della società da parte di chi la controlla

  • art. 2497-septies c.c.

    richiamato nel medesimo contesto dell’abuso della società e delle relazioni di controllo

  • art. 2359 c.c.

    richiamato come norma sul controllo societario, utile al ragionamento sull’abuso della società e sull’eventuale holding di fatto

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non è stato applicato in senso tecnico; la Corte d’appello ha invece valutato le prove e gli atti acquisiti nel contraddittorio

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice di merito ha esercitato il prudente apprezzamento delle prove, inclusi atti tributari e penali prodotti in giudizio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a rivalutare il fatto

Massime di principio

  • Il principio di prioritaria trattazione della domanda di regolazione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale opera solo quando la domanda alternativa e l’istanza concorsuale hanno il medesimo oggetto e riguardano il medesimo debitore; la domanda proposta da un singolo socio non impedisce la decisione sull’istanza di fallimento della distinta società di fatto.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, una mera rivalutazione del merito o dell’accertamento dei fatti compiuto dal giudice territoriale.
  • L’esistenza di una società di fatto richiede una prova rigorosa dell’attività e del patrimonio comuni, del vincolo di collaborazione e della partecipazione agli utili e alle perdite; la verifica è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • Per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre un autonomo accertamento dell’insolvenza della società stessa, distinta dai singoli soci o da soggetti già falliti; tuttavia i debiti contratti nell’esercizio dell’attività comune possono essere imputati alla società ai fini della verifica dell’insolvenza.
  • Documenti e atti provenienti da procedimenti tributari o penali possono essere acquisiti nel processo civile e valutati come prove atipiche, liberamente apprezzabili dal giudice di merito, se ritualmente prodotti e sottoposti al contraddittorio.
  • Il principio di non contestazione non va confuso con il prudente apprezzamento della prova: la mancata contestazione di alcuni fatti può incidere sul thema probandum, ma non sostituisce l’accertamento probatorio quando il giudice faccia uso del materiale istruttorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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