Cassazione Penale, Sentenza n. 39324/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 625‑bis cod. proc. pen. la sentenza della Corte di Cassazione del 13/04/2022, lamentando l'omesso esame del motivo relativo alla richiesta di revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (violazione dell'art. 165 cod. pen.). Sosteneva che tale deduzione fosse stata invece proposta nei motivi di appello e che la Corte di Cassazione avesse errato nel ritenere il motivo proposto per la prima volta in cassazione. In vista della scadenza del termine per l'adempimento della provvisionale, aveva chiesto anche la sospensione dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che non sussistesse un "errore di fatto" rilevante ai sensi dell'istituto straordinario: la presunta omissione non costituiva una svista percettiva immediatamente rilevabile dal testo della sentenza ma una questione di merito e di interpretazione degli atti (valevole per la cognizione di merito e non per il sindacato straordinario). È stato inoltre richiamato che la verifica delle condizioni economiche dell'imputato ai fini dell'art. 165 cod. pen. richiede specifiche allegazioni quando dagli atti non emergano elementi di difficoltà di adempimento. Conseguentemente la Corte ha revocato l'ordinanza che aveva sospeso l'esecuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Indica il reato di truffa per cui l'imputato era stato condannato; citato come titolo di responsabilità originario della sentenza passata in giudicato
art. 165 cod. pen.
La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale impone che, se dagli atti non emergono elementi contrari, il giudice non è obbligato a un accertamento economico preventivo ma deve compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato quando dagli atti emergano dubbi o quando l'imputato apporti specifiche allegazioni sulla propria impossibilità di adempiere
art. 625‑bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per cassazione e la possibilità di sospensione dell'esecuzione; la Corte ha ricordato che il rimedio è straordinario e richiede che i motivi non siano manifestamente infondati e che, per la sospensione, sussista eccezionale gravità e rischio di pregiudizio irreversibile
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha inquadrato la questione come possibile vizio di violazione di legge devolvibile in primo luogo al giudice di appello, quindi non adeguata al sindacato straordinario
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Sottolinea la ripartizione delle questioni tra giudice di appello e giudice di legittimità; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle condizioni economiche sia materia di merito da devolvere al giudice di appello
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis è estrema rimedio: non può sostituirsi al sindacato di merito e l'errore denunciato deve costituire un errore di fatto "ictu oculi" o una vera svista materiale immediatamente rilevabile dal testo della decisione.
- Per ottenere la revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è necessario che l'imputato allegi specificamente e documenti la propria incapacità economica; il giudice non è obbligato a un accertamento economico ex officio salvo che dagli atti emergano elementi di dubbio.
- Le questioni relative al "quantum" della provvisionale e alla sua eccessiva gravosità sono distinte dall'accertamento della capacità economica dell'imputato: il primo è valutazione del danno e del risarcimento, il secondo rileva solo se incide sulla legittimità della condizione della sospensione della pena.
- La sospensione dell'esecuzione può essere concessa cautelarmente in presenza di pericolo di pregiudizio irreversibile, ma tale misura può essere revocata se il ricorso principale viene considerato inammissibile o manifestamente infondato.
- Se un motivo non è stato devoluto al giudice di appello o è stato trattato in termini diversi, il rimedio in sede di legittimità o straordinario può risultare inammissibile perché investe questioni di merito non sindacabili con tali strumenti.
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