Cassazione Penale, Ordinanza n. 26466/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi di ricorso, come richiamati nel provvedimento di legittimità, concernevano: a) la mancata disapplicazione della recidiva; b) il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, osservando che il provvedimento impugnato conteneva argomentazioni lineari e coerenti sulle quali il ricorrente non si era realmente confrontato.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Viene richiamato come base del reato oggetto della condanna: evasione ex art. 385 c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure prive di specifico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative alla recidiva e alle attenuanti generiche devono confrontarsi puntualmente con le ragioni esplicitate dal giudice di merito; in difetto, il motivo è aspecifico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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