Sentenza del 29/01/2018 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Avviamento - Metodo locativo - Metodo empirico - Determinazione del valore - Differenza tra canone di locazione e canone di mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore dell'avviamento in occasione della cessione di un'azienda. In particolare, è stato esaminato l'impiego del metodo locativo, quale metodo empirico alternativo ai metodi tradizionali. Tale criterio è ammissibile soltanto se il suo utilizzo è adeguatamente dimostrato e motivato. La quantificazione dell'avviamento deve essere effettuata considerando la differenza tra il canone di locazione effettivamente pagato dal cedente e il canone di mercato riferibile all'immobile o all'attività.
La decisione
Il principio affermato è che il metodo locativo può essere utilizzato per determinare l'avviamento, ma non in modo automatico o apodittico: occorre fornire una motivazione concreta sulla sua idoneità nel caso specifico. Inoltre, il valore dell'avviamento deve corrispondere alla differenza tra il canone di locazione sostenuto dal cedente e il canone di mercato. Il testo non indica le parti del giudizio né l'esito formale del ricorso; pertanto non è possibile stabilire se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'avviamento d'azienda è possibile ricorrere a metodi empirici, come il metodo locativo, purché la scelta sia specificamente giustificata e coerente con le caratteristiche dell'azienda.
- Il metodo locativo non può essere applicato mediante una semplice stima astratta: è necessario confrontare il canone effettivamente pagato con un canone di mercato attendibile e adeguatamente determinato.
- La differenza positiva tra canone di mercato e canone pagato può rappresentare un elemento dell'avviamento, poiché riflette un vantaggio economico derivante dalla disponibilità dell'immobile a condizioni più favorevoli.
- In assenza di una motivazione adeguata sulla scelta del metodo o di dati affidabili sui canoni comparabili, la determinazione dell'avviamento può essere contestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →