Ordinanza n. 343/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia a) della determinazione n. 42 del 3.2.2026 del Comune di Turate – Area Tecnica, avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA CONDOTTA IN FORMA ELETTRONICA MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO “SINTEL”, PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA S. MAURIZIO E VIA GARIBALDI – CIG B9447DA787- CUP E91B20000670004”, recante l’aggiudicazione della relativa procedura di gara in favore dell’Impresa Berniga s.r.l.; b) della proposta di aggiudicazione della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni, anche nella parte in cui dispongono l’esclusione dell’offerta dell’Impresa Ramella & C. s.r.l. e l’ammissione e successiva aggiudicazione a favore dell’Impresa Berniga s.r.l; c) della mancata esclusione dalla procedura di gara dell’Impresa Berniga s.r.l.; d) del silenzio serbato dal Comune di Turate a seguito di diffida ad adempiere, trasmessa a mezzo PEC dall’Impresa Ramella & C. s.r.l. in data 6.2.2026; e) ove occorra, in subordine, dell’intera lex specialis di gara e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante nonché della lettera di invito a gara, dei relativi allegati e atti presupposti; f) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l’accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l’aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l’intera durata dell’affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l’aggiudicazione anche tramite subentro dell’Impresa Ramella & C. s.r.l.) ovvero, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in favore dell'impresa aggiudicataria, con esclusione dell'offerta della ricorrente e mancata esclusione dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, chiedendone la sospensione cautelare, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l'aggiudicazione in proprio favore, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto che l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe stata conforme alla disciplina di gara perché avrebbe incluso i costi della manodopera, non assoggettabili a ribasso, nell'importo dei lavori soggetto a ribasso. Ha inoltre sostenuto l'equivocità dell'offerta, poiché il ribasso del 5,05% sembrava riferito, da un lato, all'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dei costi della manodopera, e, dall'altro, al solo importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso.
La decisione
Il TAR, riservando l'esame delle eccezioni di rito alla fase di merito, ha ritenuto il ricorso cautelare prima facie infondato. Dal modulo di offerta prodotto in giudizio è risultato che la percentuale di riduzione del prezzo era stata calcolata esclusivamente sull'importo dei lavori soggetto a ribasso e non sui costi della manodopera. Le anomalie rilevate nella compilazione sono state ricondotte, in parte, alla rigidità della piattaforma telematica e, in parte, a errori materiali dell'offerente, senza che ciò rendesse fondate le censure dedotte. Non sussistendo quindi i presupposti per la tutela cautelare, la domanda di sospensione è stata respinta. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 28 ottobre 2026. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alle due controparti costituite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti di gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un'aggiudicazione può essere negata quando, sulla base della documentazione di gara e del modulo di offerta, risulti prima facie che il ribasso sia stato applicato soltanto all'importo dei lavori soggetto a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera non ribassabili.
- La presenza di anomalie nella compilazione dell'offerta derivanti dalla rigidità della piattaforma telematica o da errori materiali dell'offerente non determina, di per sé, l'illegittimità dell'offerta quando la documentazione consenta di individuare con sufficiente chiarezza la base economica sulla quale è stato calcolato il ribasso.
- La valutazione cautelare può fondarsi sul contenuto del modulo di offerta prodotto in giudizio per verificare, in termini prima facie, la conformità dell'offerta alla disciplina di gara, rinviando al merito l'esame delle questioni processuali non decisive per la misura cautelare.
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