Circolare n. 18 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegime opzionale per il 2023 riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni: imposta sostitutiva del 15% sull'incremento di reddito rispetto al maggiore tra gli anni 2020-2022, decurtato del 5% di tale valore, con base imponibile massima di 40.000 euro. La circolare precisa soggetti ammessi ed esclusi, modalità di calcolo, trattamento del reddito residuo ai fini IRPEF, effetti su detrazioni/benefici e regole per acconti e dichiarazione.
Articolo 1, commi 55-57, legge 29 dicembre 2022, n.197 – Introduzione del regime della tassa piatta incrementale (anno d'imposta 2023)
Punti principali
Soggetti ammessi
Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni (redditi art.55 e art.53 TUIR), indipendentemente dal regime contabile; esclusi i contribuenti in regime forfetario per il 2023. Sono compresi imprenditori agricoli per i redditi d'impresa e imprese individuali con partecipazioni rilevanti nell'attività.
Redditi esclusi
Non rientrano i redditi delle società di persone imputati per trasparenza, i redditi di società di capitali imputati per opzione di trasparenza e i redditi da professioni esercitate in forme associative imputati ai singoli associati; esclusione generale per soggetti in regime forfetario per il 2023.
Calcolo della base imponibile incrementale
Base = differenza tra reddito 2023 e il reddito più elevato tra 2020-2022, decurtata di una franchigia pari al 5% del reddito più elevato; il risultato è limitato a un massimo di 40.000 euro. Si considerano solo i redditi d'impresa e di lavoro autonomo; perdite pregresse o redditi negativi nel triennio si considerano irrilevanti (equiparati a zero).
Aliquota e trattamento del resto del reddito
Sulla base imponibile incrementale si applica un'imposta sostitutiva del 15%. La restante parte del reddito confluisce nel reddito complessivo e viene tassata con l'IRPEF ordinaria; la quota soggetta a imposta sostitutiva è esclusa dalla base per il calcolo della progressività IRPEF.
Imprese familiari e azienda coniugale
L'incremento va verificato sul reddito complessivo dell'impresa (comprensivo della quota attribuita a collaboratori o coniuge), mentre l'imposta sostitutiva si applica solo alla quota di reddito spettante al titolare (es. 51%).
Inizio attività e ragguaglio
Chi ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2020 può accedere se è possibile individuare il maggior reddito nel triennio e se ha svolto l'attività per almeno un'intera annualità; i redditi parziali vanno ragguagliati a anno per il confronto. I nuovi inizi dal 2023 sono esclusi.
Effetti su detrazioni, benefici e acconti
La quota di reddito soggetta all'imposta sostitutiva rileva ai fini dei requisiti reddituali per deduzioni, detrazioni e benefici (comma 56). Per il calcolo degli acconti IRPEF 2024 non si tiene conto dell'applicazione del regime; si assume come imposta dell'anno precedente quella determinata senza l'applicazione dei commi 55-56 (comma 57).
Dichiarazione e fonti di confronto
Per verifiche si utilizzano i dati dichiarati nei quadri del modello Redditi persone fisiche (RE, LM, RF, RG, RD), al netto delle perdite pregresse. Le direzioni regionali vigilano sull'applicazione delle istruzioni fornite.
Testo integrale
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