Circolare n. 16 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità della legge di bilancio 2023 che consentono: (i) la rideterminazione del costo/valore di acquisto di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 16%; (ii) per la prima volta, la rideterminazione anche delle partecipazioni quotate utilizzando la media dei prezzi di dicembre 2022; (iii) l'"affrancamento" dei redditi finanziari maturati su quote/azioni di OICR e su contratti vita (rami I e V) alla data del 31/12/2022 mediante imposta sostitutiva del 14%, con modalità, termini e limiti operativi. Sono fornite istruzioni su soggetti interessati, criteri di determinazione dei valori, adempimenti, termini di versamento, effetti fiscali e casi particolari (carried interest, OICR immobiliari, polizze collettive, imposta sulle riserve matematiche).
Rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni e affrancamento di OICR e polizze - Legge di bilancio 2023
Punti principali
Plateale e ambito soggettivo
Misure rivolte a persone fisiche, società semplici/assimilate, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione per attività detenute al di fuori dell'impresa.
Rideterminazione partecipazioni e terreni (aliquota 16%)
Possibilità di rideterminare costo/valore di partecipazioni (quotate e non) e terreni edificabili/agricoli posseduti al 1/1/2023 con imposta sostitutiva del 16%; per partecipazioni non quotate è richiesta perizia giurata redatta da professionisti abilitati entro il 15/11/2023.
Partecipazioni quotate: metodo e documentazione
Per le partecipazioni negoziate si assume, in luogo del costo storico, il valore normale calcolato come media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre 2022 (art.9, co.4, lett. a) TUIR). Non è necessaria perizia; va predisposto e conservato un prospetto con i prezzi e la media.
Adempimenti e termini per la rideterminazione
Versamento dell'imposta sostitutiva e redazione/giuramento della perizia entro il 15/11/2023 (rateizzazione possibile in max 3 rate annuali; interessi 3% sulle rate successive). Rideterminazione perfezionata con il versamento dell'intera imposta o della prima rata.
Regole operative per intermediari e criteri di valorizzazione
In regime amministrato CMP e tenuta di 'sottoconto' per i titoli rivalutati; ammessa rivalutazione parziale (LIFO per regime dichiarativo). Per perizie: elenco professionisti abilitati e uffici competenti per asseverazione.
Affrancamento OICR (aliquota 14%) - oggetto
Opzione per considerare 'realizzati' i redditi derivanti da cessione/rimborso di quote/azioni di OICR possedute al 31/12/2022 pagando imposta sostitutiva del 14% sulla differenza tra valore al 31/12/2022 e costo/valore di acquisto/sottoscrizione.
Chi può esercitare l'opzione e termini
Persone fisiche e soggetti non imprenditoriali; opzione comunicata all'intermediario entro il 30/06/2023 (se rapporto esistente) o esercitata in dichiarazione per chi è senza intermediario; imposta versata entro il 16/09/2023 dal sostituto/intermediario o dal contribuente se senza rapporto.
Categorie omogenee e effetto della data di detenzione
L'opzione si estende a tutte le quote/azioni appartenenti alla stessa categoria omogenea (stesso emittente/comparto). Si considerano possedute quelle alla data del 31/12/2022 e alla data dell'opzione; il plafond affrancabile si adegua alla quantità effettivamente posseduta.
Valutazione al 31/12/2022 e documenti ammessi
Per OICR negoziati: ultimo valore disponibile sul mercato al 31/12/2022; per OICR non negoziati: valore NAV attestato dai prospetti SGR/SICAV/SICAF o redatti secondo principi internazionali (es. linee guida IPEV) certificati da soggetto indipendente.
Tipologia di redditi affrancabili e limitazioni
L'affrancamento riguarda principalmente plusvalenze/rimborso/cessione (art.67 c.1 lett. c-ter) e la differenza tra valore al 31/12/2022 e costo. I proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione non sono affrancabili (sono tassati per intero quando distribuiti). Esclusione per OICR immobiliari se partecipazione >5% da investitori non istituzionali.
Calcolo della base imponibile e conseguenze
Base imponibile = differenza positiva valore 31/12/2022 - costo/versamenti (per FIA chiusi si considerano versamenti netti). Non sono ammessi abbattimenti per minusvalenze pregresse; dopo affrancamento i redditi successivi tassati con aliquota ordinaria del 26% (ma conservano eventuali meccanismi di riduzione per esposizione a titoli pubblici - aliquota effettiva 12,50% - secondo regole forfetarie).
Affrancamento polizze vita rami I e V (aliquota 14%)
Possibilità per persone fisiche di affrancare la differenza tra riserva matematica al 31/12/2022 e i premi versati sulle polizze rami I e V, pagando il 14%; richiesta al contraente alla compagnia e versamento da parte dell'impresa entro il 16/09/2023 (provvista fornita dal contraente). Esclusi PIP, polizze multiramo senza separazione e polizze puro rischio.
Vincoli temporali e effetti sulle polizze
Non sono affrancabili le polizze con scadenza fino al 31/12/2024; le polizze per le quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattate prima del 1/1/2025 (salvo decesso). L'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva.
Determinazione base imponibile polizze e tassazione successiva
Base forfettaria = differenza tra riserva matematica al 31/12/2022 e premi versati (senza considerare abbattimenti ultradecennali o quote riferibili a titoli pubblici in sede di affrancamento). I rendimenti successivi al 1/1/2023 sono tassati con le regole ordinarie (aliquota attuale 26%), con possibile applicazione della minor tassazione per quota riferibile a titoli pubblici.
Imposta sulle riserve matematiche e non compensabilità
L'imposta sostitutiva pagata dalle compagnie per l'affrancamento non è compensabile con il credito d'imposta spettante per l'imposta sulle riserve matematiche (norma espressa).
Effetti amministrativi e dichiarativi
I dati delle operazioni vanno indicati nelle dichiarazioni Redditi/Quadri specifici; l'omessa indicazione è sanzionata (min. €250). Le Direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione.
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