Sentenza del 07/08/2015 n. 16599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2004, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTR del Lazio aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che spettasse all'Amministrazione provare l'esistenza dell'organizzazione autonoma. L'Agenzia ha contestato tale ripartizione dell'onere probatorio e l'insufficiente motivazione della sentenza, in particolare per la mancata valutazione dei beni strumentali indicati nel quadro RE delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente gli elementi istruttori, con particolare riguardo al valore dei beni strumentali e agli altri indici di autonoma organizzazione. Non è stato quindi deciso definitivamente il diritto al rimborso, ma è stata annullata la precedente decisione favorevole al contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c)
L'IRAP è dovuta dai lavoratori autonomi quando l'attività è esercitata con il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Codice civile, art. 2697
Il professionista che chiede il rimborso dell'IRAP sostenendo che l'imposta non era dovuta deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione; non spetta all'Amministrazione dimostrare in via generale la sussistenza del presupposto impositivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
La disposizione individua i soggetti esercenti arti e professioni cui può applicarsi il principio dell'assoggettamento all'IRAP, sempre che ricorra un'autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
La sentenza è stata impugnata per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente od omessa motivazione su un fatto rilevante, in particolare sulla valutazione dei beni strumentali.
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 21 maggio 2001
Per i lavoratori autonomi l'IRAP presuppone l'esistenza di un'autonoma organizzazione, distinta dalla mera attività personale e professionale del contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell'IRAP, il professionista deve dimostrare concretamente che la propria attività non dispone di un'autonoma organizzazione.
- La sola autonomia personale nello svolgimento della professione non esclude l'IRAP: occorre verificare anche l'organizzazione esterna, compresi beni strumentali, personale e capitale.
- L'assenza di collaboratori non è necessariamente decisiva, perché anche un investimento significativo in beni strumentali può indicare un'organizzazione autonoma.
- La valutazione deve essere concreta e basata sui dati contabili e dichiarativi, come le voci del quadro RE, non su affermazioni generiche.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva all'Agenzia: impone un nuovo esame al giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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