Cassazione Civile, Ordinanza n. 00864/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l’anno 2006, emessa in relazione a un avviso di accertamento non impugnato e notificata nei suoi confronti quale coobbligato in solido con la società poi cancellata. In sede di merito sosteneva, tra l’altro, l’irregolarità della notificazione del presupposto avviso di accertamento e della cartella. In cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 140 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata dall’Ufficio la notifica dell’avviso di accertamento, nonostante la documentazione prodotta fosse, secondo il ricorrente, incompleta e non idonea a dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR richiamato genericamente la documentazione dell’Ufficio senza esaminarla criticamente, sebbene essa non contenesse, a suo dire, né l’avviso di accertamento né la raccomandata informativa; (3) violazione degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per omessa o apparente motivazione sulla validità della notifica dell’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente al di sopra del minimo costituzionale e rendeva percepibile l’iter logico seguito. Ha poi respinto i primi due motivi, rilevando che dagli atti riprodotti nel controricorso emergeva la regolare notificazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa, la cui ricezione risultava documentalmente provata. Poiché l’avviso di accertamento era stato validamente notificato e non impugnato nei termini, le censure sulla qualità di amministratore di fatto e sulla fondatezza della pretesa erano ormai precluse rispetto agli atti successivi, come la cartella. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull’onere della prova, che il ricorrente assumeva non assolto dall’Ufficio; la Corte ha ritenuto invece provata la notificazione sulla base della documentazione prodotta
art. 140 c.p.c.
applicato alla notificazione dell’avviso di accertamento per temporanea irreperibilità del destinatario; il perfezionamento è stato ricollegato al ricevimento della raccomandata informativa dopo deposito in casa comunale e affissione dell’avviso
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l’erroneo richiamo alla documentazione di parte; la Corte ha ritenuto infondata la censura, avendo il giudice di merito valutato gli atti prodotti
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio dedotto
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato unitamente all’art. 132 n. 4 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente
art. 1335 c.c.
richiamato per la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio una volta giunta la raccomandata informativa all’indirizzo del destinatario
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
ritenuto inconferente, perché relativo al merito della pretesa ormai definitivamente accertata
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, si perfeziona con il compimento delle formalità prescritte e, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa che rende conoscibile il deposito dell’atto presso la casa comunale.
- Quando l’avviso di accertamento presupposto di una cartella è stato regolarmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, il destinatario non può più contestare, con l’impugnazione della cartella, vizi attinenti al merito della pretesa o alla propria qualità soggettiva; restano deducibili solo i vizi propri dell’atto successivo.
- In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La prova della regolare notificazione può essere desunta dalla relata e dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio; per la raccomandata informativa della notificazione ex art. 140 c.p.c. si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.
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