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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13483/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice conveniva un comune chiedendo, in relazione a un contratto di appalto stipulato nel 2017, la declaratoria di avvenuta risoluzione o, in subordine, la risoluzione del contratto e le conseguenti pronunce accessorie. Il Tribunale, investito di un'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dal comune e alla quale la società aveva aderito, pronunciava però sentenza dichiarando la propria incompetenza e regolando anche le spese di primo grado, nonostante l'adesione dell'attrice all'eccezione avrebbe dovuto comportare una semplice presa d'atto e la rimessione della causa senza statuizione sulla competenza. La società proponeva appello, ma la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile ritenendo che la decisione di primo grado avesse comunque statuito sulla competenza e che tale capo fosse passato in giudicato, sicché l'impugnazione limitata alle spese sarebbe stata inammissibile. In cassazione la società denunciava, da un lato, violazione delle norme processuali e omessa/erronea valutazione del motivo di appello, sostenendo che l'atto di appello conteneva censure specifiche anche sulla questione di competenza e mirava alla riforma della decisione; dall'altro, violazione del giudicato interno e delle regole sulle spese, sostenendo che la statuizione sulle spese era illegittima perché resa da un giudice privo del potere di decidere una volta intervenuta l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: in caso di competenza territoriale derogabile, l'adesione dell'attore all'eccezione proposta dal convenuto impone al giudice di prendere atto dell'accordo processuale e di non decidere sulla competenza; se il giudice pronuncia comunque sentenza, la statuizione sulle spese non è sorretta da un valido potere decisorio su quel punto e può essere specificamente impugnata nei modi ordinari. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini l'impugnazione e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenuto munito dei requisiti formali richiesti.

  • art. 38 c.p.c.

    L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile integra un accordo endo-processuale che impedisce la decisione sulla competenza; il giudice deve prenderne atto e non può pronunciarsi sulla questione né sulle spese se privo del relativo potere decisorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la regolazione delle spese segue la decisione del giudice, ma non può operare quando il giudice stesso non abbia il potere di decidere sulla competenza a causa dell'adesione all'eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo come parametro della dedotta omessa pronuncia/erronea interpretazione dell'atto di appello.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Evocato per la dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione/formazione del provvedimento.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della sufficienza delle censure formulate nell'atto di appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la formazione del giudicato interno sulla statuizione relativa alle spese.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserito giudicato sostanziale sulla questione delle spese.

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale derogabile, l'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto determina un accordo endo-processuale che obbliga il giudice a prendere atto della nuova individuazione del foro e a non decidere la questione di competenza con sentenza.
  • Se il giudice, nonostante l'adesione all'eccezione di incompetenza, pronuncia sentenza, la statuizione sulle spese non è automaticamente sottratta al sindacato di impugnazione: essa può essere contestata con i mezzi ordinari, separatamente dalla questione di competenza.
  • L'impugnazione è ammissibile quando l'atto di appello contenga censure specifiche idonee a sollecitare la riforma della decisione, anche se non formula in modo sacramentale la richiesta di "annullare o riformare" il capo impugnato.
  • La declaratoria di incompetenza resa in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile non attribuisce al giudice il potere di pronunciarsi sul merito dell'eccezione né di regolare le spese come se avesse deciso la competenza.
  • La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata con regolamento per la questione di competenza e con i mezzi ordinari per la pronuncia sulle spese, trattandosi di capi autonomamente censurabili.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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