Sentenza n. 74/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 755/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2627/2023, pubblicata in data 23/05/2024 e notificata il 04/12/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per euro 2.000,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 755/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente alle medesime regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 4 dicembre 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza integrale adempimento. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli il termine indicato nel dispositivo per provvedere su richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a conformare l'attività dell'amministrazione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza e per l'adozione delle misure esecutive conseguenti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza posta in esecuzione aveva applicato tale disposizione per riconoscere, oltre alla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti di un'Amministrazione statale è passato in giudicato, è stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione completa al giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega ad altro dirigente territorialmente competente, e può essere incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione statale può avvenire anche mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La natura seriale e l'elevato grado di ripetitività dell'attività difensiva possono giustificare la riduzione equitativa delle spese di lite, pur restando esse a carico dell'Amministrazione soccombente.
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