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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31809/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dalla rivendicazione, da parte di un soggetto che aveva in precedenza accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre e poi depositato una dichiarazione di rinuncia all'eredità, della proprietà di una quota pari a metà di un capannone. L'immobile era stato venduto all'asta in una procedura di concordato preventivo come appartenente integralmente alla madre dell'attore, ritenuta unica erede del de cuius, e quindi aggiudicato a una terza persona, dante causa degli odierni resistenti. Dopo vari anni il rivendicante agiva per far accertare la propria quota di proprietà, sostenendo l'inefficacia della rinuncia all'eredità in quanto successiva a una precedente accettazione, secondo il principio semel heres semper heres. In sede riconvenzionale i convenuti chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., assumendo che la dante causa avesse acquistato in buona fede, in forza di titolo astrattamente idoneo e trascritto, con decorso del termine decennale. Il ricorso per cassazione censura la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Bari per violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 e 1147 c.c., assumendo che non potesse ravvisarsi la buona fede dell'acquirente, o quantomeno che vi fosse colpa grave, perché l'aggiudicataria avrebbe dovuto conoscere l'inefficacia della rinuncia all'eredità; inoltre si sostiene che la trascrizione della rinuncia fosse successiva all'aggiudicazione e che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato l'affidamento creato dagli organi della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato la buona fede dell'acquirente sull'affidamento ingenerato dagli organi della procedura concorsuale, i quali avevano ritenuto efficace la rinuncia all'eredità e avevano posto in vendita l'immobile per l'intero. La doglianza mirava in realtà a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio e a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e conforme ai corretti criteri giuridici. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1159 c.c.

    Disciplina l'usucapione abbreviata; nel caso concreto è stato confermato che la buona fede dell'acquirente, unitamente a titolo idoneo e trascrizione, costituisce il presupposto decisivo per l'acquisto della quota immobiliare.

  • art. 1147 c.c.

    La buona fede dell'acquirente è stata considerata apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato e sorretto da corretti criteri giuridici.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare il giudizio di fatto sulla buona fede.

  • art. 360 bis c.p.c.

    È stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi di tale norma, in ragione della manifesta infondatezza della censura rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Sono stati richiamati per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore di manifesta inammissibilità.

  • artt. 392 e ss. c.p.c.

    Richiamati per indicare che la sentenza di appello era stata emessa all'esito di un giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La buona fede richiesta per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere desunta dall'affidamento ingenerato da atti e valutazioni degli organi di una procedura concorsuale, quando tali organi abbiano trattato il bene come appartenente all'alienante sulla base di una rinuncia ereditaria ritenuta efficace.
  • La verifica della buona fede dell'acquirente costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità, non mediante una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se, formalmente prospettato come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito fonda la buona fede sull'affidamento generato da professionisti e organi qualificati della procedura, la mera allegazione di un diverso esito delle verifiche documentali non basta a scalfire la motivazione, se non si dimostra l'errore giuridico o l'omesso esame decisivo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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