Cassazione Penale, Sentenza n. 17380/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bergamo del 10/06/2022 che confermava il decreto di sequestro preventivo del 28/04/2022 relativo al reato di cui all'art. 646 c.p. La ricorrente ha dedotto: (1) nullità processuale per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia; (2) carenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il reato di appropriazione indebita e i beni sequestrati; (3) nullità del provvedimento genetico per aver adottato una tipologia di sequestro diversa da quella richiesta (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 vs sequestro finalizzato alla confisca diretta); (4) errata qualificazione del denaro rinvenuto come "profitto del reato" nonostante la ricorrente non avrebbe tratto utilità. Successivamente la difesa ha comunicato che il GIP ha disposto l'archiviazione (31/10/2022) e la restituzione delle somme sequestrate (21/11/2022), facendo venire meno l'interesse al gravame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la restituzione delle cose sequestrate nelle more rende sopravvenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che il giudizio di riesame e il ricorso mirano a rimuovere la misura limitativa; una volta cessata la misura, viene meno l'interesse a proseguire. Non è stata irrogata alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse è sopravvenuta e imputabile all'evoluzione del procedimento a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina l'appropriazione indebita; il sequestro preventivo si riferiva a fatti ascrivibili a questa fattispecie
artt. 127, 179, 185, 324 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente per dedurre nullità processuali e vizio di forma (notifiche, difesa, motivazione); la Corte non ha però esaminato nel merito tali censure in quanto ha ritenuto rilevante la sopravvenuta carenza di interesse
art. 125, 178, 185 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel secondo motivo per contestare la motivazione del sequestro e la sussistenza del nesso di pertinenzialità; la Corte ha rinviato l'esame sostanziale in considerazione della restituzione dei beni
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le tipologie di sequestro (impeditivo, finalizzato alla confisca, ecc.); la ricorrente contestava la qualificazione della misura ma la questione è divenuta ininfluente dopo la restituzione
art. 240 cod. pen.
Richiamato rispetto alla qualificazione del profitto del reato; la ricorrente sosteneva che il denaro non costituiva profitto a suo favore, ma la Corte ha deciso sull'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito definitivo
Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008 (Tchnnil) e Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019 (Pannella) e altre pronunce citate
Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui la restituzione dei beni sequestrati nelle more determina la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione e, quindi, la sua inammissibilità; inoltre la perdita di interesse sopravvenuta per cause ad essa non imputabili esclude l'imposizione di spese o sanzioni
Massime di principio
- La restituzione dei beni sequestrati durante il processo di impugnazione comporta, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'appello o del ricorso incidente, perché la misura limitativa si è già esaurita.
- Le censure procedurali (es. nullità per mancata notifica) e le questioni di merito sul nesso di pertinenzialità o sulla qualificazione del profitto del reato restano valutabili sul piano sostanziale solo se sussiste interesse a ottenere la rimozione della misura: se la misura è già cessata, tali censure possono risultare prive di effetto pratico.
- Se vi è archiviazione del procedimento e/o restituzione delle cose per disposizione del GIP o del PM, il ricorrente perde normalmente l'interesse all'impugnazione incidentale; in tali casi è difficile ottenere provvedimenti favorevoli sul merito del sequestro, salvo che sussistano interessi processuali autonomi concretamente danneggiati.
- La qualificazione del denaro o di altri beni come "profitto del reato" richiede motivazione sul nesso di pertinenzialità e sulla effettiva utilità conseguita dall'indagato: tali profili vanno contestati tempestivamente e con argomentazioni probatorie, ma la loro rilevanza pratica può venire meno se i beni sono già restituiti.
- La perdita di interesse sopravvenuta per eventi imputabili all'evoluzione del procedimento esonera in genere il ricorrente dal pagamento delle spese e da sanzioni pecuniarie previste per ricorsi manifestamente infondati.
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