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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17380/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bergamo del 10/06/2022 che confermava il decreto di sequestro preventivo del 28/04/2022 relativo al reato di cui all'art. 646 c.p. La ricorrente ha dedotto: (1) nullità processuale per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia; (2) carenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il reato di appropriazione indebita e i beni sequestrati; (3) nullità del provvedimento genetico per aver adottato una tipologia di sequestro diversa da quella richiesta (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 vs sequestro finalizzato alla confisca diretta); (4) errata qualificazione del denaro rinvenuto come "profitto del reato" nonostante la ricorrente non avrebbe tratto utilità. Successivamente la difesa ha comunicato che il GIP ha disposto l'archiviazione (31/10/2022) e la restituzione delle somme sequestrate (21/11/2022), facendo venire meno l'interesse al gravame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la restituzione delle cose sequestrate nelle more rende sopravvenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che il giudizio di riesame e il ricorso mirano a rimuovere la misura limitativa; una volta cessata la misura, viene meno l'interesse a proseguire. Non è stata irrogata alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse è sopravvenuta e imputabile all'evoluzione del procedimento a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina l'appropriazione indebita; il sequestro preventivo si riferiva a fatti ascrivibili a questa fattispecie

  • artt. 127, 179, 185, 324 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente per dedurre nullità processuali e vizio di forma (notifiche, difesa, motivazione); la Corte non ha però esaminato nel merito tali censure in quanto ha ritenuto rilevante la sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 125, 178, 185 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel secondo motivo per contestare la motivazione del sequestro e la sussistenza del nesso di pertinenzialità; la Corte ha rinviato l'esame sostanziale in considerazione della restituzione dei beni

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le tipologie di sequestro (impeditivo, finalizzato alla confisca, ecc.); la ricorrente contestava la qualificazione della misura ma la questione è divenuta ininfluente dopo la restituzione

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla qualificazione del profitto del reato; la ricorrente sosteneva che il denaro non costituiva profitto a suo favore, ma la Corte ha deciso sull'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito definitivo

  • Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008 (Tchnnil) e Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019 (Pannella) e altre pronunce citate

    Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021

    Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui la restituzione dei beni sequestrati nelle more determina la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione e, quindi, la sua inammissibilità; inoltre la perdita di interesse sopravvenuta per cause ad essa non imputabili esclude l'imposizione di spese o sanzioni

Massime di principio

  • La restituzione dei beni sequestrati durante il processo di impugnazione comporta, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'appello o del ricorso incidente, perché la misura limitativa si è già esaurita.
  • Le censure procedurali (es. nullità per mancata notifica) e le questioni di merito sul nesso di pertinenzialità o sulla qualificazione del profitto del reato restano valutabili sul piano sostanziale solo se sussiste interesse a ottenere la rimozione della misura: se la misura è già cessata, tali censure possono risultare prive di effetto pratico.
  • Se vi è archiviazione del procedimento e/o restituzione delle cose per disposizione del GIP o del PM, il ricorrente perde normalmente l'interesse all'impugnazione incidentale; in tali casi è difficile ottenere provvedimenti favorevoli sul merito del sequestro, salvo che sussistano interessi processuali autonomi concretamente danneggiati.
  • La qualificazione del denaro o di altri beni come "profitto del reato" richiede motivazione sul nesso di pertinenzialità e sulla effettiva utilità conseguita dall'indagato: tali profili vanno contestati tempestivamente e con argomentazioni probatorie, ma la loro rilevanza pratica può venire meno se i beni sono già restituiti.
  • La perdita di interesse sopravvenuta per eventi imputabili all'evoluzione del procedimento esonera in genere il ricorrente dal pagamento delle spese e da sanzioni pecuniarie previste per ricorsi manifestamente infondati.

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