Cassazione Civile, Ordinanza n. 33198/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un correntista, insieme alla garante personale dei rapporti bancari, aveva agito per ottenere la rideterminazione dei saldi di alcuni conti correnti intrattenuti con la banca originaria e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente pagate. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un credito del correntista e, in parte, una contropretesa della banca; in appello la decisione era stata riformata in senso molto più sfavorevole agli originari attori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con nove motivi, contestando in sintesi: la mancata considerazione dell'atto di conferimento e della successione della banca nel rapporto; l'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla titolarità del conto; la trattazione della prescrizione delle rimesse; la mancata valorizzazione di un asserito affidamento di fatto e della prova dell'apertura di credito; la distinzione tra conto corrente e conto anticipi/sconto e la tardività delle contestazioni della banca sulla consulenza tecnica; l'ultrapetizione per il riconoscimento di interessi in misura legale o convenzionale; il preteso giudicato interno sull'esistenza di un rapporto affidato sin dall'origine. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, il quinto, il sesto, il settimo e il nono; ha invece accolto, nei limiti esposti in motivazione, il quarto e l'ottavo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la possibilità di provare l'esistenza di un'apertura di credito con mezzi diversi dal documento contrattuale e avesse ingiustamente pretermesso la valorizzazione di presunzioni e risultanze istruttorie utili a dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse e la conseguente incidenza sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e l'ottavo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e rinviando la causa alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. La ratio dell'accoglimento è che il giudice di merito non poteva esigere, in modo assoluto, la produzione del contratto scritto di apertura di credito per dimostrare il fido e la natura ripristinatoria delle rimesse, dovendo invece valutare anche prova per presunzioni e altri elementi ritualmente acquisiti; inoltre non era corretto escludere in via astratta il rilievo di tali elementi ai fini della prescrizione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
evocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente rispetto alla questione della titolarità del rapporto, che attiene al merito e non all'interesse ad agire
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione; il motivo è stato ritenuto però generico e inammissibile, pur osservandosi che il riconoscimento d'ufficio di interessi convenzionali in assenza di domanda può integrare ultrapetizione
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disattende i fatti non contestati; non è mezzo per censurare il cattivo apprezzamento delle prove offerte
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento in presenza di prova legale
art. 2697 c.c.
l'errore censurabile consiste nell'assegnare l'onere probatorio alla parte sbagliata; non riguarda la mera valutazione delle prove raccolte
artt. 2934 ss. c.c.
richiamati in tema di prescrizione delle rimesse nei rapporti di conto corrente; il giudice deve verificare la corretta allegazione dell'eccezione e poi la decorrenza della prescrizione sulla base delle risultanze di causa
art. 1858 c.c.
richiamato in tema di sconto bancario, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un riesame del materiale probatorio senza una compiuta critica in diritto
art. 1842 c.c.
richiamato per affermare che l'apertura di credito può essere provata anche per presunzioni e che non ne è essenziale la predeterminazione del limite massimo ai fini della sua configurabilità
art. 127, comma 2, d.lgs. 385/1993
evocato per sostenere che, in certi casi, la nullità formale del contratto bancario non può essere fatta valere dal cliente; la Corte richiama il principio per cui la prova dell'apertura di credito può comunque essere valutata
artt. 156 e 157 c.p.c.
richiamati per distinguere le nullità processuali delle attività consulenziali dalle mere contestazioni difensive alla c.t.u.
artt. 228 e 229 c.p.c.
richiamati per escludere che le allegazioni difensive della banca potessero avere valore di confessione giudiziale spontanea, mancando una sottoscrizione personale idonea
art. 360, n. 3 c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge e non al riesame dei fatti
art. 360, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza e al preteso giudicato interno
art. 360, n. 5 c.p.c.
richiamato per chiarire che il cattivo apprezzamento delle prove non legali è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ancora consentito
art. 2934 c.c.
evocato nel contesto della prescrizione dell'azione di ripetizione e delle rimesse solutorie
art. 2697 c.c.
evocato anche nel quinto/sesto motivo; la Corte ribadisce che non è violato quando si contesta solo la valutazione delle prove
art. 117, comma 3, t.u.b.
richiamato per contestare la necessità della prova documentale del contratto bancario; la Corte ammette prova anche per presunzioni in presenza dei presupposti indicati
art. 156 c.p.c.
richiamato per la disciplina delle nullità processuali, non integrabili da mere critiche alla c.t.u.
art. 157 c.p.c.
richiamato per la disciplina della deduzione delle nullità processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia ignorato fatti non contestati o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- La titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda: l'onere di provarla grava sulla parte che agisce, salvo che la controparte riconosca i fatti o assuma difese incompatibili con la loro negazione.
- In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione può limitarsi ad allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; spetta poi al correntista provare, se del caso, che le rimesse abbiano natura ripristinatoria e non solutoria.
- L'esistenza di un'apertura di credito non richiede necessariamente la sola prova documentale del relativo contratto: quando sia ritualmente acquisita, può essere desunta anche da presunzioni e da altri elementi istruttori, come estratti conto, riassunti scalari, segnali di affidamento o condotte esecutive coerenti con la messa a disposizione di una provvista.
- La predeterminazione del limite massimo del fido non è elemento essenziale per la configurabilità dell'apertura di credito se emergono elementi gravi, precisi e concordanti circa il consenso delle parti alla disponibilità di una provvista per fronteggiare gli scoperti.
- Le contestazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, quando non integrino nullità del relativo procedimento né introducano nuovi fatti o nuove eccezioni, hanno natura difensiva e possono essere svolte anche in appello.
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