Cassazione Penale, Sentenza n. 12406/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di convalida del decreto questorile che vietava al Dragone l'accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e imponeva la doppia presentazione in Questura per la durata di otto anni. Il ricorrente deduce: (i) carenza di attribuibilità delle condotte contestate e vizio di motivazione/violazione di legge rispetto all'art. 6, comma 1, L. 401/1989, sostenendo che l'unico elemento a suo carico sarebbe la mera presenza sul luogo e l'identificazione basata su abiti comuni; (ii) mancata e insufficiente motivazione circa la pericolosità sociale tenuto conto della recidiva; (iii) carenza di motivazione e sproporzione della prescrizione della doppia presentazione e della durata della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (a) l'attribuibilità delle condotte è stata adeguatamente motivata sulla base delle annotazioni di polizia giudiziaria e dell'identificazione del ricorrente immediatamente dopo gli scontri nel luogo in cui si erano verificati; (b) la pericolosità concreta e attuale è stata valorizzata in considerazione della recidiva e delle modalità dell'azione, giustificando il rischio di reiterazione; (c) la misura applicata (obbligo di doppia presentazione e durata entro il limite previsto) è stata ritenuta proporzionata e conforme alla disciplina introdotta per il "recidivo". Conseguentemente è stata confermata la convalida del decreto del Questore (divieto di accesso e obbligo di doppia presentazione per anni otto) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
"la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni"
La norma disciplina il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) e i relativi presupposti: necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. Per il "recidivo" obbliga inoltre l'imposizione dell'obbligo di presentazione e una durata maggiore (tra 5 e 8 anni). La Corte ha ritenuto che, valutati gli atti d'indagine e la recidiva, ricorressero i requisiti per la misura.
Ha introdotto nel sistema la disciplina del cosiddetto DASPO del "recidivo", imponendo l'obbligatorietà dell'obbligo di presentazione per il soggetto già sottoposto ad analoga misura e stabilendo la maggiore durata (5-8 anni). La Corte ha applicato tale disciplina ritenendola pertinente al caso concreto.
Massime di principio
- Per convalidare un DASPO il giudice deve motivare compiutamente su: necessità/urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e congruità della durata.
- L'identificazione immediata del soggetto sul luogo e subito dopo gli scontri può costituire elemento sufficiente per attribuire la partecipazione agli episodi violenti, purché il giudice colleghi logicamente tale identificazione al comportamento contestato.
- La mera presenza in loco non sempre è sufficiente, ma se integrata da elementi temporali e di contesto (identificazione "immediata" nel luogo dello scontro, risultanze di PG) può giustificare la misura.
- Nel caso di recidiva la legge impone l'obbligo di presentazione e una durata maggiore della misura (minimo 5 anni, massimo 8 anni); il giudice deve comunque valutare proporzionalità e concrete modalità di esecuzione (es. doppia presentazione).
- L'obbligo di "doppia presentazione" può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle trasferte, specie quando le competizioni si svolgono in ambiti territoriali ristretti e ciò eviti facili elusioni del divieto.
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