Sentenza del 10/02/2017 n. 3587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per omesso versamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2002, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva contestato, tra l'altro, la mancata sottoscrizione della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva inoltre rilevato d'ufficio la mancata indicazione del responsabile del procedimento, vizio poi ritenuto decisivo dalla Commissione regionale. L'Agenzia delle Entrate e la concessionaria hanno impugnato la decisione, sostenendo l'erroneità della nullità dichiarata, l'omessa pronuncia sull'ultrapetizione, l'adeguatezza della motivazione della cartella e l'assenza di un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva delle irregolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale di Equitalia Polis. Ha stabilito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità della cartella relativa a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, come quello in esame. Ha inoltre rilevato che il giudice tributario non può fondare la decisione su motivi non dedotti dal contribuente, poiché ciò costituisce ultrapetizione. In caso di liquidazione basata sui dati dichiarati dal contribuente, la cartella può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni analitiche. La comunicazione di irregolarità è necessaria solo quando dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso da quello dichiarato e la sua omissione non determina comunque automaticamente la nullità della cartella. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato e liquidazione delle imposte dovute in base ai dati indicati nella dichiarazione.
La cartella derivante dal controllo automatizzato può limitarsi a liquidare l'imposta sulla base della dichiarazione del contribuente. Il richiamo alla dichiarazione è sufficiente a motivare la pretesa quando il contribuente conosce già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'imposizione.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità.
La sanzione della nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; non si applica retroattivamente alle cartelle anteriori.
L. n. 212 del 2000, art. 7, Statuto dei diritti del contribuente
L'obbligo generale di indicare il responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non comporta, di per sé, la nullità dell'atto in mancanza di tale indicazione, salvo specifica previsione normativa.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e dei motivi dedotti dalle parti. In materia tributaria, i motivi di impugnazione costituiscono la causa petendi; il giudice incorre in ultrapetizione se annulla l'atto per vizi non contestati dal contribuente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale, ma, quando deriva dalla liquidazione di dati già presenti nella dichiarazione, non è richiesta una motivazione dettagliata ulteriore rispetto al richiamo alla dichiarazione e agli importi liquidati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato è richiesta quando il risultato del controllo è diverso da quello indicato nella dichiarazione. Non esiste un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva in ogni caso e la sua omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13, e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1
Le modifiche alla disciplina della liquidazione automatizzata non hanno introdotto un obbligo assoluto di comunicazione dell'esito del controllo, né una sanzione generalizzata di nullità per la sua omissione.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 6
La disposizione opera quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non impone automaticamente l'invio della comunicazione di irregolarità per ogni controllo automatizzato.
Massime di principio
- Per cartelle emesse su ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina, da sola, la nullità della cartella.
- Nel processo tributario il giudice deve restare entro i motivi specificamente proposti dal contribuente e non può annullare l'atto per vizi rilevati d'ufficio quando non siano deducibili autonomamente.
- Quando la cartella deriva dal controllo automatizzato della dichiarazione, il richiamo ai dati dichiarati può essere sufficiente a motivare la pretesa, soprattutto per imposte, interessi e sanzioni relativi a omessi o tardivi versamenti.
- La comunicazione di irregolarità non è obbligatoria in modo generalizzato: è necessaria principalmente quando il controllo evidenzia un risultato diverso da quello dichiarato o sussistono effettive incertezze rilevanti.
- L'omissione della comunicazione di irregolarità, anche quando dovuta, non comporta automaticamente la nullità della successiva cartella, salvo specifica previsione normativa o concreta lesione delle garanzie previste dalla legge.
- La cassazione può decidere direttamente nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e gli errori della sentenza impugnata consentano di rigettare definitivamente il ricorso originario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3562 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3571 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3581 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 feb 2017Sentenza del 10/02/2017 n. 3588 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →