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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11188/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2015 emesso dal Comune nei confronti di A.L.E.R. sugli immobili da essa posseduti. In appello la Corte tributaria regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che si trattasse di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, con conseguente esenzione dall’IMU e senza obbligo dichiarativo ex art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di istruttoria, sostenendo che la CTR aveva riconosciuto l’esenzione senza verificare la prova dei requisiti degli alloggi sociali previsti dal D.M. 22 aprile 2008 e senza valutare le difese dell’ente; 2) violazione della disciplina IMU, deducendo che l’esenzione non poteva essere riconosciuta in assenza della dichiarazione IMU prevista a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, e che la successiva trasmissione degli elenchi degli alloggi non poteva sostituire tale adempimento. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione meramente apparente nella parte in cui aveva dato per pacifiche, senza adeguato esame istruttorio, le caratteristiche di alloggi sociali degli immobili, mentre ai fini dell’esenzione occorre la puntuale dimostrazione della conformità ai parametri del D.M. 22 aprile 2008. Ha invece escluso che l’esenzione IMU per gli alloggi sociali sia subordinata alla dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, perché tale onere riguarda i benefici disciplinati dal medesimo articolo e non l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, come modificato nel 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di motivazione/istruttoria

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come norma costituzionale sulla necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 2, comma 4, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013

    prevede l’assimilazione degli alloggi sociali all’abitazione principale ai fini IMU dal 1° gennaio 2014

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013

    impone la dichiarazione per i benefici disciplinati dall’art. 2, ma non per l’esenzione IMU degli alloggi sociali in quanto tale

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011

    stabilisce che per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali l’IMU non si applica

  • art. 1, comma 707, l. 147/2013

    ha modificato la disciplina dell’esenzione IMU richiamata

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992

    richiamato per la distinzione tra categorie di unità immobiliari e il trattamento fiscale

  • art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    indicato come base istituzionale degli enti di edilizia residenziale pubblica destinatari della disciplina

  • art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’irrilevanza della mancata dichiarazione ai fini dell’esenzione IMU, ma ritenuto non decisivo dalla Corte per la fattispecie degli alloggi sociali

  • art. 3, comma 1, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013

    richiamato dal ricorrente in relazione al meccanismo di trasferimento compensativo del minor gettito ai comuni

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011

    richiamato per la tempistica della dichiarazione IMU

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non restringe il thema decidendum se è chiesto il rigetto dell’intera domanda

  • D.M. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008

    definisce gli alloggi sociali come unità immobiliari residenziali in locazione permanente destinate a ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non è sufficiente la mera qualificazione astratta degli immobili come appartenenti a un ente di edilizia residenziale pubblica: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti e dei parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008.
  • Quando la decisione di merito si limita ad affermazioni apodittiche o alla sola non contestazione della parte contribuente, senza un effettivo esame della documentazione e delle circostanze rilevanti, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non elimina il potere-dovere del giudice di accertare i presupposti sostanziali del beneficio fiscale richiesto.
  • L’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 riguarda i benefici disciplinati da quella disposizione, ma non si estende automaticamente all’esenzione IMU per gli alloggi sociali prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011.
  • La speciale disciplina degli alloggi sociali ha funzione di assimilazione all’abitazione principale e opera in presenza dei requisiti legali tipici, non per il solo fatto della titolarità o assegnazione degli immobili da parte dell’ente pubblico proprietario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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