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Interpello

Risposta n. 123 del 23/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la partecipazione nella società di persone, pur esistente al 31 dicembre 2018, non ostacola l’ingresso nel regime forfetario se viene ceduta nel corso del 2019, sempre che siano rispettati i requisiti ordinari dei commi 54 e 55 della legge n. 190 del 2014.

Applicabilità del regime forfetario 2019 in presenza di partecipazione in una società di persone detenuta al 31 dicembre 2018 e ceduta nel corso del 2019

Il quesito

Un contribuente titolare di ditta individuale, in possesso dei requisiti di ricavi per il regime forfetario, chiede se la partecipazione al 31 dicembre 2018 come socio accomandatario in una società di persone, da dismettere entro la prima metà del 2019, impedisca l’accesso al regime forfetario per il periodo d’imposta 2019.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 sia in linea generale integrata se la partecipazione è detenuta contemporaneamente all’esercizio dell’attività, ma, per il caso specifico e in base ai chiarimenti della circolare n. 9/E del 2019, il contribuente può applicare il forfetario nel 2019 e non decadere nel 2020 solo se rimuove la causa ostativa entro la fine del 2019.

Cause ostative al regime forfetario per partecipazione in società di persone

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Il tema centrale è la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d), relativa alla partecipazione del contribuente a società di persone, associazioni o imprese familiari.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante è titolare di una ditta individuale e dichiara di possedere i requisiti previsti dai commi 54 e 55 della legge n. 190 del 2014, avendo conseguito nel 2018 ricavi non superiori a euro 65.000. Riferisce inoltre che, tra le cause ostative del comma 57, ricorre soltanto quella di cui alla lettera d), in quanto al 31 dicembre 2018 era socio accomandatario di una società di persone.

La partecipazione è descritta come di minoranza, detenuta da lungo tempo e ormai pressoché quiescente, relativa a una società che svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dell’istante. La dismissione della quota è prevista nella prima metà del 2019, anche perché la società avrebbe cessato da oltre un anno e mezzo la propria originaria attività principale.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede chiarimenti sull’applicabilità del regime forfetario per il periodo d’imposta 2019, domandando in sostanza se la partecipazione in una società di persone posseduta al 31 dicembre 2018, ma ceduta nel corso del 2019, impedisca l’accesso al regime agevolato.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, la partecipazione nella società di persone non precluderebbe l’accesso al regime forfetario per il 2019, purché risultino rispettati i requisiti previsti dai commi 54 e 55 della legge n. 190 del 2014 e la quota venga ceduta nel corso del 2019.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda preliminarmente che l’esame è limitato alla sola causa ostativa oggetto del quesito, restando esclusa ogni valutazione sugli altri requisiti di accesso al regime forfetario e sulle ulteriori cause ostative.

Viene richiamato:

  • l’articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190 del 2014, che ha introdotto il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • la legge di bilancio 2019, che ha modificato in senso estensivo il regime e, in particolare, la lettera d) del comma 57;
  • l’articolo 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che disciplina le società di persone e gli enti assimilati;
  • l’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000, richiamato in relazione all’efficacia temporale delle modifiche normative.

La lettera d) del comma 57, per quanto rileva, esclude dal forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o imprese familiari.

Chiarimenti di prassi richiamati

L’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha precisato che, nel caso in cui un contribuente possieda quote in una società in nome collettivo, la cessione delle quote entro la fine dell’anno precedente consente l’applicazione del regime forfetario dall’anno successivo, indipendentemente dal fatto che inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Lo stesso principio viene esteso alle altre società di persone.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via generale, l’Agenzia conferma che la partecipazione in una società di persone integra la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare n. 9/E del 2019.

Tuttavia, per effetto della pubblicazione della legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 e in applicazione dello Statuto del contribuente, l’Agenzia afferma che, se alla data del 31 dicembre 2018 il contribuente si trovava già in una condizione che avrebbe fatto scattare la causa ostativa a partire dal 2019, egli può comunque applicare il regime forfetario nell’anno 2019 e non decadere nel 2020, a condizione che rimuova la causa ostativa entro la fine del 2019.

Conclusioni operative

Nel caso esaminato, la presenza della partecipazione in società di persone al 31 dicembre 2018 non impedisce, da sola, l’applicazione del regime forfetario per il 2019. La permanenza nel regime anche per il 2020 è però subordinata alla cessazione della causa ostativa entro il 31 dicembre 2019, quindi mediante la cessione della partecipazione entro tale termine.

L’interpello si chiude quindi con un’esito favorevole al contribuente per il solo anno 2019, purché la quota sia effettivamente dismessa entro la fine del medesimo anno.

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