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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24820/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva rigettato l'appello del terzo chiamato e, quindi, la condanna di quest'ultimo a rimborsare in via di parziale manleva la banca per una somma di euro 100.000. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni di acquisto e vendita di titoli eseguite su un rapporto di deposito e amministrazione titoli intestato a clienti della banca, senza specifici ordini scritti e all'insaputa dei titolari. I clienti agirono contro la banca per il risarcimento del danno; la banca chiamò in causa un proprio ex dipendente, responsabile operativo del conto titoli, chiedendone la manleva. In corso di causa tra clienti e banca intervenne una transazione con rinuncia agli atti e dichiarazione di estinzione parziale del giudizio, ma rimase in piedi la domanda di manleva. Il tribunale condannò il terzo chiamato a rimborsare alla banca una somma a titolo di parziale manleva; la corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione delle norme sul nesso causale, sostenendo che la banca, omettendo di vendere i titoli e di monitorare il portafoglio dopo la sua sospensione/dimissioni, avrebbe interrotto il nesso tra la sua condotta e il danno; 2) violazione di norme in tema di responsabilità e custodia, sostenendo che il danno quantificato avrebbe dovuto tener conto di eventi successivi di mercato e che il rapporto sarebbe stato di gestione titoli, non di mero deposito e amministrazione; 3) incompetenza del tribunale ordinario, assumendo che dopo l'estinzione del rapporto tra attori e banca la causa dovesse essere trattata dal giudice del lavoro; 4) erronea qualificazione della responsabilità come contrattuale anziché extracontrattuale, con conseguente prescrizione più breve; 5) denuncia di contrasto tra sentenze e richiesta di revocazione; 6) violazione del contraddittorio in relazione all'estinzione parziale del giudizio conseguente alla transazione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando in particolare la mancata censura delle rationes decidendi della sentenza impugnata, la novità di alcune doglianze, l'inammissibilità del tentativo di rivalutare il fatto in sede di legittimità, e l'erroneità della pretesa di trasformare un rapporto di deposito e amministrazione titoli in un contratto di gestione in assenza di forma scritta; ha inoltre affermato la natura contrattuale della responsabilità del dipendente verso il datore di lavoro per infedele esecuzione dell'incarico.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti e la relativa accettazione hanno determinato l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra attori e banca, lasciando in essere la domanda di manleva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma o della sua applicazione, non la rivalutazione della fattispecie concreta e delle risultanze di causa, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento [...] sono redatti per iscritto [...] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo

    In mancanza di forma scritta non può ritenersi validamente instaurato un contratto di gestione titoli; i clienti possono denunciare la nullità delle operazioni di investimento non a loro riconducibili.

  • art. 409 n. 1 c.p.c.

    L'eccezione di competenza/rito lavoristico è stata ritenuta tardiva e, comunque, insuscettibile di fondare la cassazione perché non idoneamente censurata la seconda ratio della decisione impugnata.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione non può essere proposta con ricorso per cassazione, ma deve seguire il rito e il giudice previsti dall'art. 398 c.p.c.

  • art. 398 c.p.c.

    La revocazione deve essere proposta con atto di citazione davanti allo stesso ufficio che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    È stato richiamato dalla doglianza, ma la Corte ha ribadito la qualificazione contrattuale della responsabilità, escludendo che la vicenda dovesse essere trattata come illecito aquiliano.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione, ma la Corte ha escluso l'inquadramento extracontrattuale della responsabilità dedotta.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla responsabilità, ma la Corte ha ricondotto la condotta del dipendente alla infedele esecuzione dell'incarico e alla responsabilità contrattuale verso il datore di lavoro.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità da inadempimento; la Corte ha ritenuto che la condotta del dipendente integri responsabilità contrattuale verso la banca.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di danno risarcibile e nesso causale; la Corte ha escluso che le doglianze consentissero una diversa ricostruzione del danno in cassazione.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente e comunque introdotto in modo inammissibile perché nuovo e implicante accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato ai fini del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: è necessario censurare specificamente la regola di diritto applicata dal giudice di merito e le rationes decidendi poste a base della decisione.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le contesta tutte in modo specifico.
  • Un rapporto di deposito e amministrazione titoli non si trasforma in contratto di gestione degli investimenti in assenza della forma scritta richiesta dalla disciplina dei servizi di investimento.
  • La responsabilità del dipendente verso il datore di lavoro per operazioni eseguite in violazione delle istruzioni e con uso di moduli in bianco o firme apocrife può essere qualificata come responsabilità contrattuale da infedele esecuzione dell'incarico.
  • La deduzione di eventi nuovi o di questioni non trattate nei gradi di merito non è scrutinabile per la prima volta in cassazione.
  • La revocazione di una sentenza non si propone con il ricorso per cassazione, ma con l'atto e davanti al giudice previsti dalla disciplina processuale speciale.
  • L'estinzione parziale del giudizio per transazione tra alcune parti non elimina automaticamente le domande residue né rende tardive o infondate le preclusioni processuali già maturate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimentoMandato
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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