Cassazione Civile, Ordinanza n. 13145/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una parte privata nei confronti dell'ente di riscossione, seguito dall'opposizione dell'ente e dalla fase di merito ex art. 616 c.p.c. Il giudice di pace accolse la domanda ma, nel liquidare le spese, operò una riduzione e una successiva compensazione parziale. La parte vittoriosa in primo grado propose appello limitatamente al capo spese, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'ingiusta compensazione e chiedendo l'integrale rifusione dell'ulteriore 50% delle spese. Il Tribunale rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di secondo grado. In cassazione la ricorrente dedusse violazione degli artt. 10 c.p.c., 13, comma 6, L. 247/2012 e 5 D.M. 55/2014, sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nello scaglione di valore applicato per la liquidazione delle spese, avendo considerato il valore indicato nell'atto di appello ai fini del contributo unificato (€ 1.200,71) invece del valore effettivamente controverso in appello, limitato alla sola statuizione sulle spese; secondo la ricorrente, lo scaglione corretto era quello fino a € 1.100 e la liquidazione avrebbe dovuto essere molto inferiore. La ricorrente chiese la cassazione senza rinvio e la rideterminazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, in appello, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va commisurato al solo capo effettivamente devoluto e contestato, applicando il principio del decisum. Poiché l'impugnazione riguardava soltanto la compensazione/liquidazione delle spese del primo grado, il valore del gravame era quello della sola posta spese in contestazione e non quello indicato dall'appellante per il contributo unificato. Ne è conseguito che il Tribunale aveva applicato uno scaglione errato e aveva liquidato spese eccessive. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese del secondo grado e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese di appello in € 332 per compensi, oltre accessori di legge. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, reputando che l'erronea dichiarazione di valore dell'appellante, pur irrilevante per il valore della domanda, fosse idonea a costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come base della sospensione nell'opposizione all'esecuzione
art. 616 c.p.c.
indica il termine per introdurre il giudizio di merito dopo l'opposizione all'esecuzione
art. 91 c.p.c.
norma invocata per la regolazione delle spese in relazione alla soccombenza
art. 92 c.p.c.
norma invocata per contestare la compensazione parziale delle spese
art. 10 c.p.c.
il valore della causa si determina dalla domanda; la dichiarazione per il contributo unificato non vi incide
art. 13, comma 6, L. 247/2012
richiamato tra le norme sui parametri di liquidazione del compenso professionale
art. 5 D.M. 55/2014
richiamato insieme alla tabella parametrica per la liquidazione del compenso
art. 4 D.M. 55/2014
gli elementi indicati (complessità, pregio, risultati, ecc.) vanno valutati sull'attività professionale nel suo insieme
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del vizio dedotto per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicabile, poiché la pronuncia è di cassazione senza rinvio e non di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato come fonte dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato eventualmente dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato con riguardo alla sola parte della decisione effettivamente impugnata e ancora in contestazione; se l'appello riguarda soltanto le spese, il valore del gravame coincide con il capo spese devoluto.
- Quando la domanda è accolta, il valore della causa per il rimborso delle spese processuali è dato dalla somma attribuita dal giudice; in appello, se l'impugnazione è accolta, il riferimento è alla maggiore somma riconosciuta rispetto a quanto ottenuto in primo grado, secondo il principio del decisum.
- La dichiarazione di valore resa dal difensore ai fini del contributo unificato non integra il contenuto della domanda e non incide sulla determinazione del valore della causa ex art. 10 c.p.c.; essa è rivolta alla cancelleria e non vincola il giudice sulla liquidazione delle spese.
- Un errore nella dichiarazione di valore per il contributo unificato, pur non rilevando sul valore della domanda, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di impugnazione quando abbia ragionevolmente indotto in errore il giudice sulla fascia tariffaria applicabile.
- Se il giudice di merito ha applicato uno scaglione tariffario errato nella liquidazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo spese e decidere direttamente nel merito.
- Le spese processuali vanno liquidate secondo i parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale e sulla base dell'intera prestazione professionale, non per singoli atti o singole fasi considerate isolatamente.
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