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Sentenza

Sentenza n. 15124/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare - DI DINIEGO VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI TURISTICI E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO.

Giustizia amministrativa202402505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi turistici adottato dal Consolato Generale d’Italia a Lagos

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare motivato dall’esistenza di ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione congrua, nonché il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti. Ha rappresentato di voler raggiungere la sorella residente a Roma durante le festività natalizie e di essere studente presso un istituto nigeriano, dal quale aveva ottenuto il permesso di viaggiare per il periodo dal 30 novembre al 30 dicembre 2023.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il diniego del visto. Ha ritenuto fondate le censure perché il rischio migratorio era stato prospettato dal Consolato in modo apodittico e meramente ipotetico. Il provvedimento non era stato preceduto né dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, obbligatorio ratione temporis, né dal colloquio consolare, considerato quale minimo contraddittorio amministrativo nella fase endoprocedimentale. Da ciò è derivato un deficit istruttorio e motivazionale, poiché l’interessato non aveva potuto anticipare le proprie argomentazioni nel procedimento. L’annullamento è stato disposto nonostante l’atto fosse ormai irreversibile. È stata invece respinta la domanda risarcitoria: il ricorrente non aveva allegato e provato puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità civile del MAECI e le conseguenze pregiudizievoli subite. Il TAR ha escluso anche il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque l’esistenza di un danno risarcibile non dimostrabile nel suo preciso ammontare. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del MAECI.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Benchè il rischio migratorio risulti prospettato – dalla competente Sede consolare in Nigeria - con modalità oltremodo apodittiche e meramente ipotetiche, il provvedimento impugnato non solo non è stato preceduto dal cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L 241/1990 – obbligatorio ratione temporis – ma neanche da quel minimo di contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal cd. colloquio consolare.

    Il preavviso di rigetto era obbligatorio ratione temporis anche nel procedimento relativo al visto e la sua omissione, unitamente all’assenza del colloquio consolare, ha contribuito a determinare il deficit istruttorio e motivazionale del diniego.

  • art. 30 c.p.a.

    Inoltre - configurandosi il danno in termini di attualità e risarcibilità - in difetto della necessaria prova, non è possibile sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cc, atteso che l’applicazione della relativa norma implica, comunque, l'esistenza di un danno risarcibile che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”;

    La domanda risarcitoria richiede l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza della prova dell’esistenza stessa di un danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    Inoltre - configurandosi il danno in termini di attualità e risarcibilità - in difetto della necessaria prova, non è possibile sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cc, atteso che l’applicazione della relativa norma implica, comunque, l'esistenza di un danno risarcibile che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”;

    La valutazione equitativa è utilizzabile soltanto quando l’esistenza del danno risarcibile sia provata, ma non sia possibile dimostrarne il preciso ammontare; non può essere utilizzata per colmare l’assenza di prova del danno.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso, il diniego fondato sul rischio che il richiedente non lasci il territorio degli Stati membri deve poggiare su un’istruttoria effettiva e su una motivazione concreta, non meramente apodittica o ipotetica.
  • Quando il preavviso di rigetto è obbligatorio ratione temporis, la sua omissione, associata alla mancata acquisizione di un minimo contraddittorio endoprocedimentale quale il colloquio consolare, determina un deficit istruttorio e motivazionale del diniego.
  • La violazione delle garanzie partecipative è rilevante quando impedisce all’interessato di rappresentare, prima dell’adozione dell’atto, elementi potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione amministrativa.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno derivante da un’attività amministrativa illegittima deve allegare e provare gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione e l’effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno.
  • La sopravvenuta irreversibilità dell’atto impugnato non impedisce l’accoglimento dell’azione di annullamento, se permane l’interesse alla pronuncia demolitoria, ma non comporta automaticamente il riconoscimento del risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleRisarcimento del danno da attività amministrativa

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