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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26081/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, adibito come autista alla consegna di merci nell'ambito di un appalto, ha agito per ottenere il pagamento di differenze retributive asseritamente negate a causa di indebite trattenute operate dal datore di lavoro. Ha allegato di aver svolto l'attività quotidianamente presso la filiale di Volpiano della società committente, dove riceveva istruzioni operative e si recava per caricare il furgone, sostenendo che tale luogo integrasse una "dipendenza" idonea a radicare la competenza territoriale del giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. Il giudice di merito aveva invece declinato la competenza in favore del Tribunale di Firenze, ritenendo irrilevante la filiale della committente e valorizzando la sede del datore di lavoro e il luogo di conclusione del contratto. Con il regolamento di competenza il lavoratore ha censurato tale decisione, insistendo sulla competenza del Tribunale di Ivrea perché il luogo di esecuzione della prestazione coincideva con la dipendenza della committente e perché l'azione era proposta nei confronti della sola committente quale corresponsabile ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 413 c.p.c., la filiale di Volpiano costituisse la dipendenza presso la quale il lavoratore aveva svolto in via esclusiva la prestazione e dove erano collocati i beni organizzati funzionali all'esecuzione dell'appalto. Ha inoltre considerato, ai soli fini della competenza, che la domanda era proposta anche nei confronti della società committente quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, circostanza sufficiente a radicare il foro nel circondario in cui si trovava la dipendenza. Il giudizio è stato quindi rimesso al Tribunale di Ivrea per la prosecuzione, con spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il provvedimento che statuisce solo sulla competenza è impugnabile con regolamento necessario, attribuendo alla Corte il potere di decidere definitivamente il giudice competente.

  • art. 413 c.p.c.

    foro territoriale del lavoro; dipendenza alla quale è addetto il lavoratore

    La competenza territoriale nelle controversie di lavoro va valutata in base alla prospettazione della domanda e può radicarsi nel luogo della prestazione quando ivi esista una dipendenza intesa in senso lato, come nucleo organizzato di beni idoneo all'espletamento dell'attività.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    La domanda proposta anche nei confronti del committente quale responsabile solidale consente di considerare, ai fini della competenza, la fattispecie di responsabilità solidale nei confronti del soggetto committente.

  • d.l. n. 25 del 2017, conv. in L. n. 49 del 2017

    È richiamato per la modifica dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, con eliminazione del litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore e del beneficio di preventiva escussione.

  • art. 50 c.p.c.

    Dopo la dichiarazione di incompetenza/competenza, il processo deve essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro la competenza territoriale si determina sulla base della domanda proposta e delle allegazioni del ricorrente, fermo l'onere di provare i fatti posti a fondamento del criterio di radicamento invocato.
  • La nozione di "dipendenza" ex art. 413 c.p.c. va intesa in senso funzionale e non coincidente con altre nozioni normative: è sufficiente un minimo nucleo di beni organizzati, destinati a rendere possibile la prestazione e a perseguire i fini imprenditoriali.
  • Nel rapporto di lavoro svolto nell'ambito di un appalto, può costituire dipendenza rilevante anche la struttura del committente presso cui il lavoratore presta in via esclusiva la propria attività e presso cui sono collocati i beni strumentali necessari all'esecuzione dell'appalto.
  • Ai fini della competenza, la domanda di condanna solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 consente di valorizzare il luogo in cui la prestazione è stata eseguita presso la sua organizzazione, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa.
  • Quando l'appalto sia stipulato tramite un consorzio, il committente può rispondere in solido per gli inadempimenti delle consorziate, potendo queste essere considerate le effettive appaltatrici ai fini della tutela del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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