Sentenza n. 6665/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 343/2025, depositata e resa pubblica il 25.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 197/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di attivare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto da una sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio ordinario. La domanda di ottemperanza è stata limitata alla mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 2 ottobre 2025; il ricorso è stato notificato e depositato il 3 febbraio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in particolare la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché la sentenza del giudice ordinario non era stata eseguita e l'inottemperanza non era controversa, ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Amministrazione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio non ha applicato una penalità di mora, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà dell'adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato, secondo soccombenza, al pagamento di 800 euro oltre accessori di legge, nei limiti dovuti, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR nel conformare l'attività amministrativa all'obbligo risultante dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale fondamento del diritto della ricorrente alla Carta elettronica per gli anni scolastici considerati.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, ai fini indicati nella decisione, la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando il giudicato del giudice ordinario impone all'Amministrazione un'attività specifica e tale obbligo non è stato adempiuto, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, indicando puntualmente l'attività dovuta.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la fissazione di una somma per l'ulteriore inesecuzione.
- L'attività del dirigente nominato commissario ad acta può essere svolta senza compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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