Cassazione Penale, Sentenza n. 00396/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47, comma 1-ter, Ord. pen.; il Tribunale di Sorveglianza lo aveva rigettato ritenendo le patologie compatibili con la detenzione e sussistente un elevato pericolo di reiterazione dei reati. In cassazione il ricorrente ha censurato in particolare il rifiuto della richiesta di perizia medico-legale, lamentando l'insufficienza della relazione sanitaria acquisita, l'illegittima sostituzione della perizia con la valutazione del membro medico del collegio (preclusione del diritto di difesa), il peggioramento delle condizioni di salute (uso di sedia a ruote, necessità di piantone) e la mancata considerazione dell'inadeguatezza delle cure/riabilitazione intramurarie indicate dall'U.O.C.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma con rinvio per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la valutazione di compatibilità della detenzione con lo stato di salute del condannato doveva poggiare su dati tecnici concreti (documenti medici, relazioni o perizia) e, in mancanza, dovevano essere acquisiti o disposti accertamenti tecnici; ha censurato il fatto che il Tribunale si sia basato sulle competenze mediche del componente del collegio senza predisporre un'istruttoria medico-legale contraddittoria e senza valutare la concreta adeguatezza delle prestazioni sanitarie e riabilitative disponibili in carcere e l'impatto della detenzione sull'aggravamento della patologia. Ha inoltre rilevato che la possibile difficoltà deambulatoria può influire sulla valutazione della pericolosità sociale e che non è stato adeguatamente affrontato il tema delle prescrizioni eventualmente adottabili in caso di detenzione domiciliare. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale per una nuova, motivata valutazione.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (comma 1-ter)
Norma richiamata come titolo per la richiesta di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute; la Corte rileva che l'istanza formulata anche nella forma della detenzione domiciliare imponeva al Tribunale di valutare le modalità e le prescrizioni idonee a contenere la pericolosità sociale secondo quanto previsto dall'art. 284 c.p.p.
art. 147 cod. pen.
Stabilisce i presupposti per il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica e il divieto di differimento se sussiste il concreto pericolo di commissione di delitti; la Corte ricorda che la valutazione deve tener conto sia della gravità oggettiva della patologia sia della concreta idoneità delle cure e assistenza che l'istituto penitenziario può assicurare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di motivazione del ricorso; la Corte indica che l'enunciazione del motivo deve avvenire nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 284 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità che il Tribunale deve fissare per la detenzione domiciliare; la Corte osserva che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le prescrizioni e le misure idonee a contenere la pericolosità in ambito domiciliare o in struttura esterna.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e alla motivazione; il ricorso era articolato ai sensi di tali lettere e la Corte ha valutato la fondatezza della censura sulla motivazione e sulla carenza degli accertamenti tecnici.
art. 684 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel capo di impugnazione; la Corte ha trattato le censure relative alla decisione impugnata nei limiti indicati dall'art. 684 c.p.p.
art. 27 Costituzione
Richiamato a fondamento del principio che la pena deve essere conforme al senso di umanità; la Corte sottolinea la necessità di evitare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie alla dignità umana quando la detenzione aggravi in modo sproporzionato le sofferenze del condannato.
Massime di principio
- La compatibilità della detenzione con lo stato di salute del condannato deve basarsi su dati tecnici concreti: documentazione medica, relazioni sanitarie o perizia medico-legale; in mancanza il giudice deve disporre gli accertamenti necessari.
- Il Tribunale non può sostituire l'istruttoria medico-legale con la semplice valutazione di un componente medico del collegio senza prevedere un perizia nel contraddittorio, poiché ciò lede il diritto di difesa e la valutabilità delle valutazioni tecniche da parte delle parti.
- Nella ponderazione tra diritto alla salute e esigenze di sicurezza pubblica occorre valutare non solo la gravità oggettiva della patologia, ma anche la concreta adeguatezza delle cure e dei presidi sanitari disponibili in carcere e l'eventuale rischio di peggioramento dovuto al regime detentivo.
- La sussistenza della pericolosità sociale richiede verifica anche alla luce delle condizioni fisiche attuali: gravi difficoltà deambulatorie o sopravvenuti limitazioni funzionali possono incidere sulla prognosi di recidiva e sulla possibilità di adottare misure alternative con prescrizioni cautelari.
- Quando è chiesta la detenzione domiciliare, il giudice deve esaminare e motivare la compatibilità tra le prescrizioni idonee a contenere la pericolosità e le concrete misure assistenziali e di controllo applicabili in ambito domiciliare o in struttura esterna.
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