Cassazione Civile, Ordinanza n. 02369/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Le controricorrenti sostenevano che nel dispositivo di quell'ordinanza le spese legali fossero state liquidate unitariamente in euro 7.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, senza duplicare i compensi per la fase di studio e introduttiva dei due giudizi riuniti, nonostante in motivazione la Corte avesse affermato che, in caso di riunione di più cause, i compensi per l'attività svolta prima della riunione devono essere liquidati separatamente per ciascuna causa. La parte ricorrente chiedeva dunque la correzione del dispositivo per renderlo conforme alla motivazione. Il relatore aveva proposto l'inammissibilità del ricorso. La questione esaminata dalla Corte riguardava se si trattasse davvero di errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. oppure di una contestazione del contenuto sostanziale della liquidazione delle spese, non correggibile con tale rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore materiale o di calcolo nel dispositivo dell'ordinanza precedente, poiché la liquidazione cumulativa delle spese dei giudizi riuniti non contrastava con univoche indicazioni testuali del provvedimento tali da evidenziare un mero difetto di trascrizione o rappresentazione grafica. In particolare, la Corte ha osservato che l'affermazione sulla necessità di remunerare autonomamente le attività difensive svolte nei due procedimenti fino alla riunione non escludeva una successiva determinazione complessiva dei compensi nel dispositivo. È stata altresì ribadita l'inammissibilità di una pronuncia sulle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione è ammesso solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, purché l'errore sia riconoscibile dal testo del provvedimento senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 391-bis c.p.c.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.
art. 5 d.m. n. 392 del 1990
Richiamato in motivazione quale norma tariffaria che consente, per la fase successiva alla riunione, una liquidazione unitaria degli onorari, ma non di spese e diritti per le attività anteriori alla riunione.
Cass. n. 17392/2004
Richiamata come precedente sul perimetro del procedimento di correzione degli errori materiali.
Cass. S.U. n. 5287/2009
Richiamata per il principio secondo cui la correzione riguarda solo errori meramente materiali, non il contenuto decisorio.
Cass. n. 11333/2009
Richiamata sul medesimo limite oggettivo del procedimento di correzione.
Cass. n. 12035/2011
Richiamata sul medesimo limite oggettivo del procedimento di correzione.
Cass. Sez. U, ord. n. 9438 del 27/06/2022
Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando vi sia un'evidente discrasia tra la volontà decisoria del giudice e la sua trasposizione grafica nel provvedimento, rilevabile dal solo confronto tra dispositivo e motivazione.
- La correzione non può essere utilizzata per modificare o contestare la quantificazione delle spese quando essa esprima una scelta decisoria, anche se la motivazione enunci criteri diversi o ulteriori rispetto al dispositivo.
- La mera possibilità di una lettura difforme tra motivazione e dispositivo non basta a fondare l'errore materiale, se dal testo del provvedimento è comunque ricostruibile una determinazione complessiva non incompatibile con la motivazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione non possono essere liquidate o regolate le spese processuali.
- Nei giudizi riuniti, la regola della separata liquidazione delle attività anteriori alla riunione non impone necessariamente una duplicazione aritmetica nel dispositivo, se il provvedimento esprime una liquidazione complessiva coerente con la decisione adottata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02209/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02216/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →