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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02369/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Le controricorrenti sostenevano che nel dispositivo di quell'ordinanza le spese legali fossero state liquidate unitariamente in euro 7.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, senza duplicare i compensi per la fase di studio e introduttiva dei due giudizi riuniti, nonostante in motivazione la Corte avesse affermato che, in caso di riunione di più cause, i compensi per l'attività svolta prima della riunione devono essere liquidati separatamente per ciascuna causa. La parte ricorrente chiedeva dunque la correzione del dispositivo per renderlo conforme alla motivazione. Il relatore aveva proposto l'inammissibilità del ricorso. La questione esaminata dalla Corte riguardava se si trattasse davvero di errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. oppure di una contestazione del contenuto sostanziale della liquidazione delle spese, non correggibile con tale rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore materiale o di calcolo nel dispositivo dell'ordinanza precedente, poiché la liquidazione cumulativa delle spese dei giudizi riuniti non contrastava con univoche indicazioni testuali del provvedimento tali da evidenziare un mero difetto di trascrizione o rappresentazione grafica. In particolare, la Corte ha osservato che l'affermazione sulla necessità di remunerare autonomamente le attività difensive svolte nei due procedimenti fino alla riunione non escludeva una successiva determinazione complessiva dei compensi nel dispositivo. È stata altresì ribadita l'inammissibilità di una pronuncia sulle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione è ammesso solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, purché l'errore sia riconoscibile dal testo del provvedimento senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.

  • art. 5 d.m. n. 392 del 1990

    Richiamato in motivazione quale norma tariffaria che consente, per la fase successiva alla riunione, una liquidazione unitaria degli onorari, ma non di spese e diritti per le attività anteriori alla riunione.

  • Cass. n. 17392/2004

    Richiamata come precedente sul perimetro del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • Cass. S.U. n. 5287/2009

    Richiamata per il principio secondo cui la correzione riguarda solo errori meramente materiali, non il contenuto decisorio.

  • Cass. n. 11333/2009

    Richiamata sul medesimo limite oggettivo del procedimento di correzione.

  • Cass. n. 12035/2011

    Richiamata sul medesimo limite oggettivo del procedimento di correzione.

  • Cass. Sez. U, ord. n. 9438 del 27/06/2022

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando vi sia un'evidente discrasia tra la volontà decisoria del giudice e la sua trasposizione grafica nel provvedimento, rilevabile dal solo confronto tra dispositivo e motivazione.
  • La correzione non può essere utilizzata per modificare o contestare la quantificazione delle spese quando essa esprima una scelta decisoria, anche se la motivazione enunci criteri diversi o ulteriori rispetto al dispositivo.
  • La mera possibilità di una lettura difforme tra motivazione e dispositivo non basta a fondare l'errore materiale, se dal testo del provvedimento è comunque ricostruibile una determinazione complessiva non incompatibile con la motivazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione non possono essere liquidate o regolate le spese processuali.
  • Nei giudizi riuniti, la regola della separata liquidazione delle attività anteriori alla riunione non impone necessariamente una duplicazione aritmetica nel dispositivo, se il provvedimento esprime una liquidazione complessiva coerente con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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