Sentenza del 31/07/2018 n. 20247 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Calabria aveva richiesto a N.P., mediante avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2005 e successiva cartella di pagamento, il versamento del tributo indicato come tassa di concessione regionale per attività RX dentisti. Il contribuente sosteneva che il tributo non fosse dovuto, poiché esercitava la professione in uno studio privato non soggetto ad autorizzazione regionale e utilizzava apparecchi radiologici esclusivamente per finalità diagnostiche. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza e degli avvisi, il divieto di domande nuove in appello, l'assenza del presupposto autorizzativo e l'irrilevanza della tassa in assenza di una concreta ispezione regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il tributo dovesse essere qualificato, per la sua natura oggettiva, come tassa annuale di ispezione sugli apparecchi radiologici e non come tassa di concessione regionale. Il presupposto dell'imposizione è il semplice possesso di apparecchi radiologici, anche quando siano utilizzati per scopi non terapeutici, come accade negli studi odontoiatrici, e non l'apertura o l'esercizio di una struttura soggetta ad autorizzazione. La tassa è dovuta in relazione al servizio ispettivo di interesse generale e non è subordinata all'effettivo svolgimento di una singola ispezione, né viene meno perché il titolare abbia effettuato verifiche tecniche private. La mancata partecipazione di Equitalia al giudizio d'appello non ha imposto l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili e non essendo contestati vizi propri della cartella. Le censure sulla motivazione degli avvisi sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
R.D. n. 1265 del 1934, artt. 195 e 196, Testo unico delle leggi sanitarie
L'art. 195, comma 1, prevede che chiunque possieda apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, debba farne denuncia al prefetto; l'art. 196, comma 3, stabilisce che la tassa annua di ispezione è dovuta dai possessori di tali apparecchi.
Il soggetto passivo della tassa di ispezione è chiunque possieda apparecchi radiologici, indipendentemente dal fatto che li utilizzi per terapia o per diagnosi e indipendentemente dall'effettivo svolgimento di una singola ispezione.
L.R. Calabria n. 1 del 1971 e L.R. Calabria n. 11 del 1995
La tariffa regionale distingue la tassa sulle concessioni regionali dalla tassa annuale di ispezione dovuta dai possessori di apparecchi radiologici.
La tassa di concessione regionale presuppone un atto autorizzativo per l'esercizio di determinate attività, mentre la tassa di ispezione sugli apparecchi radiologici nasce dal semplice possesso dell'apparecchiatura.
D.Lgs. n. 230 del 1991, tariffa allegata
La tariffa include le attività relative a gabinetti medici e ambulatori nei quali si applicano, anche saltuariamente, radioterapia o radiumterapia e richiama inoltre la tassa annuale di ispezione per i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
La disciplina tariffaria conferma la separazione tra il tributo collegato all'autorizzazione della struttura e quello collegato al possesso di apparecchi radiologici.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e artt. 331 e 332 c.p.c.
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, nel rispetto della distinzione tra cause inscindibili e scindibili.
Nelle cause scindibili, la mancata notifica dell'appello a una parte presente in primo grado non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio, soprattutto quando sia decorso il termine per impugnare e non siano contestati vizi propri dell'atto a essa riferibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio d'appello non possono essere proposte domande nuove.
Il divieto impedisce all'amministrazione di fondare la pretesa su una causa petendi radicalmente diversa da quella dell'atto impositivo, ma non impedisce di precisare o qualificare giuridicamente la medesima pretesa, quando il suo nucleo fattuale resti l'attività RX dentisti.
L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti tributari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
La motivazione deve consentire al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa e di predisporre la difesa; tuttavia, in Cassazione, la censura deve riportare testualmente le parti dell'avviso ritenute carenti, in ossequio al principio di autosufficienza.
Massime di principio
- Per i tributi collegati ad apparecchiature radiologiche, occorre distinguere tra tassa di concessione, dovuta quando l'attività richiede uno specifico provvedimento autorizzativo, e tassa di ispezione, dovuta per il semplice possesso dell'apparecchiatura.
- L'utilizzo dell'apparecchio per finalità diagnostiche, anziché terapeutiche, non esclude l'obbligo tributario quando la norma comprende espressamente gli apparecchi usati anche per scopi diversi da quello terapeutico.
- La tassa di ispezione può essere dovuta anche senza una concreta ispezione nell'anno considerato, perché remunera un servizio pubblico generale e non una prestazione individuale resa soltanto quando il controllo viene materialmente eseguito.
- Le verifiche tecniche private effettuate dal titolare dell'apparecchiatura non sostituiscono automaticamente il servizio ispettivo pubblico e non eliminano l'obbligo di pagamento.
- Per contestare efficacemente un avviso tributario è necessario dimostrare che mancano il presupposto previsto dalla legge, l'apparecchiatura soggetta al tributo o gli elementi essenziali della motivazione; in Cassazione le censure devono essere specifiche e riprodurre il contenuto rilevante degli atti impugnati.
- La diversa qualificazione giuridica del tributo in appello non costituisce necessariamente una domanda nuova se l'amministrazione mantiene invariati il fatto costitutivo e l'oggetto sostanziale della pretesa.
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