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Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza trasmessa dal ricorrente a mezzo PEC in data 13.03.2025 ed acquisita al numero di protocollo generale 21845 del 14.03.2025, diretta ad ottenere il riconoscimento della edificabilità del fondo sito in Milazzo, Contrada parco Nuovo, identificato nel catasto terreni del detto comune al foglio 11, particella 1286 e, comunque, la riclassificazione urbanistica della predetta area a seguito della scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione di cui al P.R.G. approvato con decreto 958 del 24.7.1989.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Milazzo sull'istanza di riconoscimento dell'edificabilità o di riclassificazione urbanistica di un fondo divenuto zona bianca per scadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza trasmessa via PEC il 13 marzo 2025 e acquisita al protocollo il 14 marzo 2025. L'istanza era diretta a ottenere il riconoscimento dell'edificabilità del fondo oppure la sua riclassificazione urbanistica, dopo la scadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione previsti dal piano regolatore generale approvato nel 1989. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività del deposito del ricorso e ha assegnato al ricorrente un termine per controdedurre; nessuna memoria è stata depositata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Il ricorso era stato notificato al Comune tramite PEC il 9 dicembre 2025, ma depositato il 5 gennaio 2026, oltre il termine processuale di quindici giorni applicabile al giudizio in materia di silenzio, risultante dal dimezzamento del termine ordinario di trenta giorni previsto per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione. Il termine è stato ritenuto perentorio. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del giudizio in materia di silenzio.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario

    Prevede il termine ordinario perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti

    Poiché il giudizio sul silenzio si tratta in camera di consiglio, i termini processuali sono dimezzati; il termine per il deposito del ricorso è quindi di quindici giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare una questione rilevabile d'ufficio e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sul punto.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per dichiarare l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo in materia di silenzio, il termine ordinario perentorio di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., poiché il rito si svolge in camera di consiglio; la deroga al dimezzamento riguarda, nei giudizi di primo grado, il termine per la notificazione del ricorso introduttivo, non quello per il suo deposito.
  • Il ricorso notificato in un giudizio avverso il silenzio deve essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione; il deposito oltre tale termine determina l'irricevibilità per tardività ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • La questione relativa alla tardività del deposito può essere rilevata d'ufficio dal giudice, il quale deve assegnare alle parti un termine per controdedurre ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; l'omessa produzione di osservazioni non impedisce la declaratoria di irricevibilità.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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