Sentenza n. 175/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della delibera commissariale n.1 del 10 maggio 2022, di approvazione del nuovo PRG di Ortona, laddove confermava la destinazione agricola dei terreni in proprietà, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera commissariale di approvazione del nuovo PRG, nella parte in cui conferma la destinazione agricola dei terreni di proprietà del ricorrente, includendoli in zona E2 "agricola di rispetto ambientale"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera commissariale n. 1 del 10 maggio 2022, adottata in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato il PRG per assenza di VAS, nella parte relativa alla classificazione dei suoi terreni in zona E2 agricola di rispetto ambientale. Ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che terreni vicini, in precedenza agricoli e ritenuti aventi caratteristiche analoghe, erano stati destinati a insediamenti ricettivi alberghieri, con conseguente violazione del principio di omogeneità e disparità di trattamento. Ha inoltre contestato l’assenza di una motivazione specifica sulla diversa zonizzazione e ha sostenuto che la discrezionalità pianificatoria non potesse tradursi in scelte arbitrarie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che le scelte di pianificazione urbanistica comunale sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. Anche la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici appartiene alla discrezionalità amministrativa; la disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di errori di fatto o di abnorme illogicità. Il giudice ha inoltre precisato che, in caso di nuovo PRG caratterizzato da una complessiva ridefinizione urbanistica del territorio, non è necessaria una motivazione dettagliata per ogni singola previsione, essendo sufficiente una motivazione complessiva delle scelte secondo criteri di sufficienza e congruità. Nel caso concreto, dagli atti e dalle ortofoto emergeva il carattere intrinsecamente agricolo dei terreni del ricorrente, sicché non risultavano superati i limiti di ragionevolezza dell’esercizio del potere pianificatorio. Non è stato riconosciuto alcun affidamento qualificato al mutamento di destinazione, anche perché la destinazione agricola era stata confermata. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo evidente la coincidenza delle caratteristiche dei fondi del ricorrente con quelle dei terreni limitrofi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma il ricorso è stato respinto poiché non sono stati ravvisati arbitrarietà, irragionevolezza o disparità di trattamento nella pianificazione.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica comunale sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e possono essere sindacate dal giudice soltanto in presenza di vizi evidenti e macroscopici di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.
- La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra nella discrezionalità dell’amministrazione; la disparità di trattamento nella zonizzazione è configurabile solo quando siano dimostrati errori di fatto o abnormi illogicità.
- Nell’approvazione di un nuovo PRG che ridefinisce complessivamente l’assetto urbanistico del territorio non è necessaria una motivazione specifica per ciascuna previsione, essendo sufficiente una motivazione complessiva delle scelte pianificatorie, purché congrua e sufficiente.
- La conferma della precedente destinazione agricola di un terreno, in presenza di caratteristiche intrinsecamente agricole, non determina di per sé una lesione dell’affidamento del proprietario al mutamento della destinazione urbanistica.
- La disparità di trattamento nella pianificazione non può essere desunta dalla sola contiguità dei fondi: occorre dimostrare una coincidenza sostanziale delle loro caratteristiche rilevanti ai fini urbanistici.
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