Cassazione Civile, Ordinanza n. 23129/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di trasferimento di un immobile emesso nell'ambito di un'espropriazione forzata promossa da un condominio contro la debitrice esecutata. L'opponente sosteneva di essere il vero proprietario del bene staggito e lamentava, inoltre, vizi del provvedimento di trasferimento e dell'aggiudicazione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la doglianza sulla proprietà dovesse essere fatta valere con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e rilevando anche che una domanda di accertamento della proprietà era già stata respinta in altro giudizio. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 616, 617, 618 e 624 c.p.c., assumendo che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse idonea a far valere anche vizi sostanziali incidenti su validità o efficacia dell'atto; (2) violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., per il mancato termine per memorie; (3) violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata, litisconsorte necessaria rimasta non ritualmente evocata; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di annullamento dell'aggiudicazione per irrisorietà del prezzo; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di nullità del decreto di trasferimento per conflitto dell'aggiudicatario.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata, parte necessaria del procedimento esecutivo anche nelle controversie oppositive. Ha affermato che, in presenza di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di merito, il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, non potendo decidere nel merito facendo leva su esigenze di economia processuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
È richiamato come rimedio invocato dal ricorrente; la Corte non accoglie il motivo sulla sua astratta esperibilità per vizi sostanziali, perché decide la causa su un diverso vizio processuale assorbente.
art. 619 c.p.c.
È indicato dal giudice di merito come rimedio proprio del terzo che rivendichi la proprietà del bene esecutato.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere i termini per memorie; il motivo è assorbito.
art. 102 c.p.c.
La Corte ribadisce che il debitore esecutato è parte necessaria del procedimento esecutivo e delle opposizioni incidentali, sicché la sua pretermissione determina nullità per difetto di contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Norma invocata per omessa pronuncia su domande relative all'aggiudicazione e al decreto di trasferimento; i motivi sono assorbiti.
art. 616 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme ad altre disposizioni sulle opposizioni esecutive.
art. 618 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme ad altre disposizioni sulle opposizioni esecutive.
art. 624 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme ad altre disposizioni sulle opposizioni esecutive.
art. 175 c.p.c.
Richiamato nel passaggio relativo alla ragionevole durata del processo e ai poteri direttivi del giudice.
art. 127 c.p.c.
Richiamato nel passaggio relativo alla ragionevole durata del processo e ai poteri direttivi del giudice.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
Indicato come base processuale della cassazione con rinvio in caso di nullità del giudizio di merito per difetto di contraddittorio.
art. 354 c.p.c.
Richiamato come disposizione che impone la rimessione al primo giudice quando il processo di merito è nullo per mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la regolare partecipazione del debitore esecutato è necessaria: la sua mancata evocazione determina nullità insanabile del giudizio di merito se non vi è sanatoria per spontanea costituzione.
- La regola elaborata sulla superfluità dell'integrazione del contraddittorio per il litisconsorte pretermesso vale solo nel giudizio di cassazione, quando la causa sia già definitivamente definita in sede di legittimità; non può essere estesa al giudizio di merito, nel quale occorre invece assicurare il contraddittorio pieno prima della decisione.
- Quando sia accertata in cassazione la pretermissione di un litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado o di unico grado, affinché il processo sia rinnovato con contraddittorio integro.
- L'accoglimento di un motivo processuale assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze di merito o di rito proposte con il ricorso.
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