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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 1144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Avviso di accertamento - Contribuente agli arresti domiciliari - Regolarità della notifica eseguita ex art. 140 cpc - Perfezionamento della notifica il decimo giorno successivo alla spedizione del plico - Decorrenza del termine per l'istanza di accertamento con adesione dal perfezionamento della notifica.(prima massima). Processo tributario - Rapporti con il processo penale - Esistenza diindizi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle ragioni addottedall'Amministrazione - Possibilità di recepire la sentenza di proscioglimentopronunciata dal giudice penale - Esclusa.(seconda massima)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della validità della notifica di avviso di accertamento ricevuta dal contribuente mentre si trovava agli arresti domiciliari e, in subordine, richiesta di valutazione dell'effetto di una sentenza penale di proscioglimento sul giudizio tributario; contestazione anche sulla decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione

La decisione

la Corte ha ritenuto regolare la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale e invio di raccomandata informativa: la notificazione si perfeziona il decimo giorno successivo alla spedizione del plico e da tale perfezionamento decorre il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Inoltre la Corte ha stabilito che una sentenza penale di proscioglimento non acquisisce automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario quando l'Amministrazione dispone di indizi gravi, precisi e concordanti: il giudice tributario deve valutare autonomamente il contenuto della decisione penale confrontandolo con le prove amministrative e può non recepire l'assoluzione se gli elementi a sostegno dell'accertamento risultano fondati

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    consente la notificazione mediante deposito presso la Casa comunale con raccomandata informativa; la notificazione si perfeziona il decimo giorno successivo alla spedizione del plico (e non al ritiro materiale), da cui decorrono i termini processuali

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    stabilisce limiti della prova nel processo tributario: il giudice tributario opera secondo regole di valutazione proprie e non è automaticamente vincolato dalle decisioni penali, potendo ammettere e valutare prove e presunzioni che nel processo penale non sarebbero state decisive

  • Cassazione

    giurisprudenza di riferimento sul perfezionamento della notificazione tramite deposito alla Casa comunale per destinatario agli arresti domiciliari; la regola della perfezione decimo giorno dopo la spedizione è confermata

  • Cassazione

    Cass. nn. 28174/17, 17258/19, 10578/15, 4924/13

    orientamenti giurisprudenziali che affermano l'assenza di automatica efficacia vincolante della sentenza penale nel processo tributario e la necessità per il giudice tributario di valutare autonomamente le prove, soprattutto laddove l'Amministrazione disponga di indizi gravi, precisi e concordanti

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione (arresti domiciliari) non determina perdita della residenza: le notifiche possono essere regolarmente eseguite secondo le norme generali (es. art. 140 c.p.c.) mediante deposito presso la Casa comunale e raccomandata informativa.
  • Una notifica eseguita con deposito alla Casa comunale si perfeziona il decimo giorno successivo alla spedizione del plico; i termini processuali (es. per l'istanza di accertamento con adesione) decorrono da quella data, non dal ritiro materiale del plico da parte del destinatario.
  • Nel processo tributario la sentenza penale di proscioglimento/assoluzione non ha di per sé efficacia vincolante: il giudice tributario deve confrontare il contenuto della decisione penale con gli elementi probatori amministrativi e può non recepire l'assoluzione se l'Amministrazione dispone di indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Se si è contribuenti in una situazione simile, è importante verificare la corretta esecuzione formale della notifica (modalità, data di spedizione) e produrre in giudizio prove documentali e argomentazioni a sostegno della propria posizione, poiché il giudice tributario effettua una valutazione autonoma delle prove.
  • Se si fa affidamento su una sentenza penale favorevole, va considerato che tale sentenza non garantisce automaticamente l'accoglimento in sede tributaria: occorre dimostrare che gli elementi a sostegno dell'accertamento amministrativo sono infondati o contraddetti dagli elementi di prova del contribuente.

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